In relazione alla corretta individuazione del calo di fatturato tra il 2020 ed il 2019, rilevante per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto legati all’emergenza epidemiologica Covid-19, l’Agenzia delle Entrate, per le finalità di semplificazione, ha preso in considerazione il principio generale del fatturato “de facto”.
In particolare con la Circolare 13 giugno 2020, n. 15, poi confermata nella circolare 21 luglio 2020, n. 22, al punto 4.3, è stato indicato che per il calcolo del calo di fatturato dovevano essere considerati tutti i corrispettivi fatturati a prescindere dal fatto che, secondo le disposizioni del decreto sull’Iva, vi fosse un obbligo di fatturazione, come, ad esempio, per le operazioni fuori campo.
In questo modo il confronto tra il fatturato relativo al periodo rilevante per il calcolo della riduzione di fatturato tra il 2019 e 2020, poteva essere fatto in modo agile prendendo i dati che emergevano dalla contabilità Iva.
Con la nuova circolare di maggio sorgono delle contraddizioni
Ora, però, nella circolare 14 maggio 2021, n. 5, tale principio generale viene smentito in più occasioni. In particolare, ad esempio, viene indicato che:
- le fatture relative alle assegnazioni di beni ai soci, per cui vige l’obbligo di fatturazione secondo le disposizioni in materia di Iva, non devono essere incluse nel concetto di fatturato (cfr par. 3.6);
- le note relative alle cessioni di terreni ed annessi fabbricati rurali per i quali non è stata emessa fattura, in quanto si tratta di operazioni fuori campo, devono essere comunque inclusi nel concetto di fatturato (cfr par. 3.7).
Pertanto, a pochi 7 giorni lavorativi dalla scadenza per l’invio delle istanze, gli operatori dovrebbero controllare a mano tutte le fatture emesse durante l’intero anno 2019 e 2020, per escludere le fatture relative all’assegnazioni di beni ai soci, peraltro difficili da individuale dalla sola fattura, ed includere tutte le note per le quali non vi era l’obbligo di emettere fattura perché fuori campo, anche in relazione a tutte le istanze già presentate.
L’intervento di CNA e le rassicurazioni
Questi problemi sono stati prontamente sottolineati all’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria ha preso del tempo per trovare una soluzione.
Si sottolinea che, in ogni caso, non ci sarà alcuna sanzione applicabile per coloro che, in buona fede, hanno calcolato la riduzione di fatturato sulla base del fatturato emergente dalla contabilità Iva.
Consulta la circolare n. 5 del 14 maggio
Scarica e consulta la circolare n. 5 del 145 maggio 2021:
Operazioni straordinarie. Risolto il problema tecnico
Nella giornata del 19 maggio è stata pubblicata una nuova versione delle istruzioni – pdf al modello del contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni per i soggetti risultati da operazioni straordinarie.
L’Agenzia precisa che “nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha attivato una partita IVA dopo il 31 dicembre 2018 per proseguire l’attività di altra partita IVA (es. confluenze, trasformazioni da ditta individuale a società), operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius”, esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito”.
Nello specifico, quindi, se la confluenza del nuovo soggetto risulta correttamente comunicata con i modelli AA7/10 o AA9/12, la nuova modalità di compilazione consentirà di evitare gli scarti impropri che si erano verificati e di mandare a pagamento tali istanze.
Considerato il breve lasso di tempo per ripresentare le istanze precedentemente scartate e onde evitare un cospicuo numero di istanze di autotutela da dover gestire, abbiamo chiesto all’Amministrazione finanziaria di consentire l’inoltro delle istanze in oggetto anche oltre la data del 28 maggio 2021 nonché di rendere ufficiale questa proroga.