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Dehors, semplificazioni per pubblici esercizi

Ecco tutti i bonus energetici e i finanziamenti per i costi energetici

Proroga dehors. Come CNA Agroalimentare Veneto vogliamo segnalare la pubblicazione in Gazzetta del DL Aiuti ter, entrato in vigore il 24 settembre 2022. Dovrà essere convertito entro il 22 novembre 2022. In allegato potete trovare la sintesi di alcune misure utili per il settore della Ristorazione.

Semplificazioni per pubblici esercizi

Prorogata fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, l’applicazione della norma del “decreto Ristori” secondo la quale, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande non sono tenuti ad acquisire preventivamente le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e non sono obbligati al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione (articolo 9-ter, comma 5, Dl137/2020).

Bonus energetici alle imprese

Prorogati temporalmente e potenziati quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta: in particolare, per le imprese non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (in questo caso, è anche ampliata la platea dei beneficiari, in quanto, precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW), il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il trimestre luglio-settembre è stato al 15%); per le imprese “non gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%). I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023 (a tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre – articolo 6, Dl 115/2022). Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022; un provvedimento delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Finanziamenti per i costi energetici

Prevista la concessione a titolo gratuito delle garanzie prestate da Sace Spa (articolo 15, Dl 50/2022) sui prestiti bancari alle imprese per il pagamento delle fatture derivanti dai consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. A tal fine, va documentato che sono state riconosciute condizioni economiche di maggior favore, ossia che il tasso d’interesse applicato al finanziamento non supera, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei Btp di durata pari a quella del finanziamento stesso. Vanno rispettate le norme comunitarie in materia di regime “de minimis” definite dalla Commissione nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. L’ammontare garantito del finanziamento, in presenza di determinati requisiti, può essere elevato entro un importo non superiore a 25 milioni di euro. Per la stessa finalità, cioè la copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture energetiche emesse negli ultimi tre mesi del 2022, anche la garanzia del Fondo per le Pmi (articolo 2, comma 100, lettera a, legge 662/1996) su finanziamenti successivi alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti-ter” può essere concessa a titolo gratuito, nel rispetto delle medesime condizioni dettate per le garanzie Sace, nella misura massima dell’80% dell’importo.

Fonte: AgenziaEntrate/fiscooggi.it

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