LโAgenzia delle Entrate, con Circolare n. 17/E (in allegato) del 3 dicembre, chiarisce a chi spetta l’agevolazione IVA del Decreto Energia e cosa si intende per somministrazione uso civile e industriale di gas. CNA segnala che il decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede:
- lโannullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
- la riduzione al 5 per cento dellโaliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1);
- la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);
- la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).
Riduzione dell’aliquota IVA al 5% sulle bollette di gas
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate allโaliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, lโaliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
La disposizione riduce temporaneamente al 5 per cento lโaliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali. Lโaliquota IVA del 5 per cento รจ, quindi, applicabile, seppure in via temporanea sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate allโaliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate allโaliquota del 22 per cento. Per quanto concerne gli usi industriali, il comma 3 ricomprende in questi ultimi ยซgli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivitร industriali produttive di beni e servizi e nelle attivitร artigianali ed agricole, nonchรฉ gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivitร dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dellโarticolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresรฌ, compresi negli usi industriali, anche quando non รจ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivitร ricettive svolte da istituzioni finalizzate allโassistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigentiยป.
Validitร temporale della riduzione
Lโagevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, lโaliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, allโultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.