Il Decreto Sostegni bis (o Decreto imprese, lavoro, giovani e salute), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021, introduce tre diversi meccanismi per stabilire gli importi degli aiuti da destinare alle imprese.
Per l’accesso agli aiuti resta centrale il calo del fatturato del 30 per cento, ma viene introdotto anche un confronto tra il risultato d’esercizio del 2020 con il 2019. In caso di perdita, si ha diritto a una nuova tranche a fine 2021. Ma in questo caso la percentuale che determina l’inclusione dalla platea dei beneficiari dovrà essere definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia.
Le diverse tipologie e modalità di contributi del Dl Sostegni bis
Potremmo distinguere tre diversi contributi a fondo perduto:
- una nuova tranche di pari importo per i vecchi beneficiari con la possibilità di ottenere una somma aggiuntiva spostando il periodo su cui verificare il calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento da gennaio ad aprile;
- una nuova formula che si basa sul confronto tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021. La formula permette di includere una platea di beneficiari che non aveva i requisiti previsti dal primo Sostegni;
- un saldo finale di contributi a fondo perduto per coloro che dimostrano di avere avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il decreto del Ministro dell’economia. Bisogna che la dichiarazione dei redditi sia presentata entro la scadenza del 10 settembre 2021 e non del 30 novembre.
La prima novità contenuta nel testo del Decreto Sostegni bis è una conferma totale della misura già prevista con il provvedimento emergenziale precedente. Le domande sono ancora aperte fino alla scadenza del 28 maggio. E i principali requisiti stabiliti per accedere alla misura sono i seguenti:
- una partita IVA attiva al 23 marzo 2021;
- ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento nel confronto tra 2020 e 2019.
Le condizioni per il nuovo supporto economico
Solo chi rispetta le condizioni che seguono riceve un nuovo supporto economico:
- alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis la partita IVA deve risultare ancora attiva;
- il contributo a fondo perduto del Dl Sostegni (n. 41 del 2021) non deve essere stato restituito o percepito indebitamente;
- le partite IVA che hanno già inviato l’istanza e ricevuto il pagamento, riceveranno in automatico, senza nessuna richiesta, una nuova tranche di aiuti dello stesso importo;
- ai vecchi beneficiari viene riconosciuto un aiuto gemello a quello già ricevuto. Anche nelle modalità di erogazione, vale la scelta effettuata in principio tra pagamento diretto sul conto corrente e utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Ma è concessa la possibilità di aumentare il valore del sostegno ricevuto. Bisogna presentare la domanda per ottenere un contributo alternativo. I destinatari sono coloro che hanno registrato un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra due periodi:
- 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- 1° aprile 2020- 31 marzo 2021.
Cambia il periodo preso in considerazione per valutare le perdite registrate. E potrebbe cambiare, quindi, il valore dell’aiuto concesso rispetto al primo Decreto Sostegni:
- se la cifra è superiore, la differenza si aggiunge alla somma già ricevuta;
- se è inferiore, si ha diritto comunque alla cifra già ricevuta con il Decreto Sostegni.
La modalità di calcolo degli importi prevede l’applicazione di una percentuale. Questa è la differenza che emerge tra fatturato e corrispettivi dei due periodi messi a confronto.
Le percentuali di perdita di fatturato necessarie
Il decreto stabilisce per il nuovo periodo le stesse percentuali previste per la formula standard del primo DL Sostegni. Il valore massimo resta sempre 150.000 euro.
Si stabiliscono percentuali più generose per coloro che non hanno avuto accesso alla tornata di aiuti precedente. Gli importi, in ogni caso, non possono superare i 150.000 euro.
La novità assoluta riguarda la possibilità per le partite IVA di beneficiare di un ulteriore aiuto, una sorta di saldo, calcolato sulla base delle perdite di esercizio registrate nel confronto tra il 2020 e il 2019.
L’ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Occorre che si sia in presenza di due requisiti fondamentali:
- un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia;
- la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 effettuata entro il 10 settembre 2021.
Gli importi vengono calcolati sempre applicando una specifica percentuale, non ancora definita nel testo ma che dovrà stabilire il MEF, alla perdita subita.
La differenza viene stabilita al netto dei contributi a fondo perduto già ricevuti grazie ai diversi provvedimenti emergenziali adottati.
Le somme, anche in questo ultimo caso, vengono erogate sempre dopo aver presentato una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate e le modalità per la fruizione restano due: pagamento diretto o credito di imposta da utilizzare in compensazione.