TPL ordinanza Regione

TPL: ordinanza della Regione Veneto proroga fino al 31 Luglio occupazione del 100% dei posti complessivi

TPL: ordinanza della Regione Veneto proroga fino al 31 Luglio occupazione del 100% dei posti complessivi. CNA Veneto, riportiamo qui un estratto dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020.

Nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale si ritengono necessarie le seguenti misure:

  • deve essere garantita un’adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all’utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria);
  • garantire entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
  • tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all’interno dei mezzi;
  • i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani;
  • il ricambio dell’aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di area naturale o mediante l’apertura prolungata delle porte nelle soste dei mezzi.

Per quanto riguarda i treni, si suggerisce di eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie.

– deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto (almeno ad ogni fine corsa di andata/ritorno, usufruendo delle squadre di pulizia operative nella stazione principale) con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità;

– la seduta deve essere utilizzata dall’utente esclusivamente a tali fini di seduta da parte del singolo utente, senza collocazione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.

Nel rispetto delle misure di cui sopra, è consentita l’occupazione del 100% dei posti complessivi, sia seduti che in piedi, per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020.

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