La circolare del Ministero degli Interni del 18 gennaio, che fornisce chiarimenti sul Dpcm del 14 gennaio, specifica il tema dell’asporto. In particolare il provvedimento chiarisce che il Dpcm “con riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, […] ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell’asporto fino alle ore 22,00, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all’area “gialla”, si introduce il nuovo limite orario delle ore 18,00”.
CNA Agroalimentare ha proposto al Ministero dell’Interno la seguente modifica: “per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 dopo le ore 18,00 è vietato il consumo sul posto di bevande sia all’esterno che all’interno dei locali”. In questo modo il solo asporto verrebbe preservato, mentre per evitare gli assembramenti si porrebbe il divieto del consumo sul posto.
I chiarimenti della Regione del Veneto sul servizio mensa
La Regione del Veneto, a seguito delle discussioni che sono sorte in questi giorni riguardo al servizio mensa da parte dei ristoranti, il 21 gennaio ha formulato dei chiarimenti in merito.
Nei chiarimenti della Regione del Veneto, in merito al Dpcm del 14.01.2021, al punto 4 viene trattato il tema del servizio mensa “esterno” per aziende convenzionate. La Regione dà la sua interpretazione:
Domanda: “I ristoranti che fanno il servizio mensa “esterno” per aziende convenzionate devono avere il codice Ateco “56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale”?
Risposta: “No. Il DPCM usa la dizione del predetto codice Ateco ma non impone l’intestazione del codice nella visura camerale, la quale non condiziona e limita l’attività che può essere svolta dall’imprenditore”.
Qui è possibile trovare il link che porta alla pagina della Regione del Veneto sui chiarimenti: www.regione.veneto.it/web/guest/article
I chiarimenti del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno, con nota del Vice Capo Gabinetto Paolo Formicola, chiarisce che “lo svolgimento all’interno dei pubblici esercizi dell’attività di ristorazione in favore dei lavoratori di aziende che instaurano rapporti contrattuali con gli stessi esercizi è consentita nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio e delle norme vigenti in tema di attività produttive”.
La nota risponde a uno specifico quesito della Prefettura di Latina sulla corretta interpretazione della normativa che esclude dalla sospensione le attività di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Si fa chiarezza su un punto delicato della normativa, la cui interpretazione restrittiva aveva creato diverse difficoltà a imprese e lavoratori. Un piccolo passo verso la normalità per le imprese e i lavoratori. Una boccata d’ossigeno per un settore, quello della ristorazione, in grande sofferenza.
Requisiti per fornire il servizio mensa
Per poter fornire il servizio bisogna:
- Rispettare le misure di contenimento del rischio contagio;
- rispettare la legislazione vigente in materia di attività produttive;
- rendere disponibile agli organi di controllo la copia dei contratti di appalto, aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di erogare il servizio mensa, sottoscritti con le aziende. E gli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato come beneficiario del servizio.
- Inoltre occorre la presentazione delle notifiche sanitarie al Comune e le conseguenti comunicazioni (alla CCIAA, …).
Eccezioni
Non è consentita la possibilità di instaurare un servizio di mensa analogo per il titolare di partita IVA o libero professionista.
In questi casi, infatti, non è configurabile il connotato indefettibile del servizio mensa o catering. Ciò in quanto l’attività di mensa o di catering continuativo consiste nell’erogazione di un servizio di ristorazione collettiva.