Recensioni false ai danni del ristoratore, l’Ue risponde al problema

Recensioni false ai danni del ristoratore, l’Ue risponde al problema

CNA Ristorazione Veneto: «Teniamo alta l'attenzione su questo problema»

Recensioni false e danni al ristorante. La Commissione europea risponde ad una interrogazione parlamentare in merito agli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno delle recensioni false ai danni del ristorante e del ristoratore.

Come CNA Ristorazione Veneto riteniamo importante l’attenzione dedicata dalle Istituzioni a questo problema che si ripercuote molto spesso ingiustamente sul ristoratore, o la ristoratrice, che non ha la prontezza, gli strumenti o le conoscenze (digitali) per rispondere prontamente alle falsità della rete.

Riportiamo di seguito il testo integrale dell’interrogazione parlamentare e della risposta della Commissione europea.

Interrogazione parlamentare recensioni false e danni

Veridicità e autenticità delle recensioni ai sensi della direttiva (UE) 2019/2161.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  E-001221/2024 alla Commissione

Articolo 138 del regolamento

Paolo Borchia (ID)

Sempre più consumatori si affidano alle recensioni online per scegliere il prodotto o servizio da acquistare. Tuttavia, crescono le segnalazioni sulla pubblicazione di recensioni da parte di individui che non hanno effettivamente acquistato il prodotto/servizio, creando un grave danno sia all’esercizio che ai consumatori stessi.

In particolare, sono i settori costituiti da micro e piccole imprese, come quello della ristorazione, a incontrare maggiori difficoltà nella gestione delle recensioni, poiché sono sottoposti all’influenza delle grandi piattaforme online, sia durante le fasi pre-contrattuali e contrattuali, sia nella gestione delle informazioni pubblicate riguardanti la propria attività.

La direttiva (UE) 2019/2161, nell’ottica di una migliore protezione dei consumatori, stabilisce l’importanza di garantire la trasparenza delle recensioni. In questo senso si è espressa anche la comunicazione della Commissione europea del 29 dicembre 2021. Tuttavia sembrerebbe che molti Stati membri – salvo la Francia – abbiano recepito il provvedimento senza identificare gli strumenti volti a garantire la veridicità e l’autenticità delle recensioni.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quali azioni intende intraprendere per assicurare che le piattaforme, che pubblicano le recensioni, adottino concrete e adeguate procedure per accertare l’identità dei consumatori e quindi verificare la veridicità dell’esperienza riportata nella recensione?

Risposta della Commissione europea

IT E-001221/2024

Risposta di Didier Reynders a nome della Commissione europea (1.7.2024)

La direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161, vieta ai professionisti di presentare recensioni sui loro siti online come recensioni dei consumatori, se non adottano misure per garantire che tali recensioni provengano da consumatori che hanno acquistato o utilizzato il prodotto. Gli Stati membri non sono tenuti a stabilire nella loro legislazione di recepimento della direttiva le misure specifiche che i diversi operatori devono adottare. Tali misure dipendono dal modello commerciale del professionista e dal livello di rischio. Ad esempio, le grandi piattaforme di intermediazione con un elevato rischio di attività fraudolente, in particolare a causa di “broker” di recensioni false, devono adottare misure più incisive per contrastare la frode in materia di recensioni rispetto ai piccoli operatori individuali che pubblicano sul proprio sito web solo le recensioni pubblicate dagli acquirenti diretti. Fatta salva la competenza della Commissione in quanto custode dei trattati, la responsabilità dell’applicazione della direttiva 2005/29/CE spetta agli Stati membri.

Inoltre, le recensioni che violano il diritto dell’UE in materia di consumatori costituiscono contenuti illegali ai sensi della legge sui servizi digitali. Gli intermediari online sono soggetti, a seconda del loro status, a diversi obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali. Un intermediario online che viene a conoscenza di contenuti illegali sulla sua piattaforma è tenuto a informare il reclamante in merito alle misure che decide di adottare in relazione a tali contenuti. Se un intermediario online è a conoscenza di contenuti illegali sulla sua piattaforma che non riesce a rimuovere, non può più beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità prevista dalla legge sui servizi digitali per tali contenuti. I fornitori di piattaforme online e motori di ricerca di grandi dimensioni sono tenuti ad affrontare il rischio che il loro servizio diffonda contenuti illegali nella loro valutazione annuale del rischio e, se del caso, ad adottare misure di attenuazione.

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