Nuove regole imballaggi e rifiuti. Il Regolamento Ue 2025/40 relativo agli imballaggi e rifiuti da imballaggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Ue.
La pubblicazione segna il termine dell’iter legislativo europeo di uno dei dossier più rappresentativi del Green Deal europeo che ha visto la CNA in prima linea nella difesa delle istanze delle proprie imprese associate.
Il Regolamento stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Sono inoltre stabilite inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore e la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.
Tra le diverse misure, il Regolamento prevede:
- Riduzione degli imballaggi e limiti ad alcuni tipi: sono introdotti obiettivi di riduzione degli imballaggi (del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040) e l’obbligo per gli Stati membri di ridurre in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica. Determinati tipi di imballaggi di plastica monouso saranno vietati a partire dal 1° gennaio 2030, tra cui figurano gli imballaggi per frutta e verdura fresche non trasformate e per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti, le monoporzioni (ad esempio condimenti, salse, panna da caffè e zucchero), i piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi e le borse di plastica in materiale ultraleggero al di sotto dei 15 micron.
- Promozione delle opzioni di riutilizzo e ricarica per i consumatori: il testo prevede obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, anche aromatizzato, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. A determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti. Inoltre, i distributori finali di bevande e alimenti da asporto dovranno dare ai consumatori la possibilità di utilizzare i loro contenitori e adoperarsi per offrire il 10 % dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile entro il 2030.
- Imballaggi riciclabili, miglioramento dei sistemi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti: con le nuove norme, tutti gli imballaggi (ad eccezione di legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana e cera) dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi. Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio. Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l’obiettivo di raccolta.
Il Regolamento entrerà in vigore l’11 febbraio 2025 e sarà applicabile a partire dal 12 agosto 2026.
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