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Noleggio senza conducente, adempimenti validi anche per il servizio di auto di cortesia

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Noleggio e adempimenti auto di cortesia. Come CNA Autoriparazione vogliamo segnalare le seguenti novità di possibile interesse per gli Associati CNA Veneto.

Attività di noleggio senza conducente

Per lo svolgimento dell’attività di noleggio senza conducente di biciclette, motocicli, automezzi, natanti, occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Suap del Comune in cui è situata la sede legale dell’impresa e anche ai Suap dei comuni in cui sono presenti le rimesse, se più di una (rif. DPR n.481/2001). L’adempimento è valido anche nel caso di servizio di “auto di cortesia”.

Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso. I veicoli da noleggiare devono essere immatricolati a tale uso.

L’attività di noleggio autoveicoli senza conducente è subordinata alla presentazione di una SCIA al Suap del Comune in cui ha sede l’attività; il Comune, entro cinque giorni, deve trasmettere copia della SCIA al Prefetto, il quale entro sessanta giorni potrà inibire lo svolgimento dell’attività. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento alla Direzione della motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento interdittivo.

Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

 a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

 b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e gli autocaravan, i caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

Per l’esercizio dell’attività oltre alla disponibilità di eventuali locali è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del TULPS e l’assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 39 a euro 159 se trattasi di altri veicoli.  Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi; in caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

All’interno del DL n. 113/2018 c.d. “Decreto sicurezza”, per le finalità di prevenzione del terrorismo, sono state inserite nuove prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli senza conducente; più precisamente all’art.17 è previsto che, per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti l’attività di noleggio di veicoli senza conducente (rif. DPR n. 481/2001), per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati (CED), comunicano i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo di cui all’art.54, DLgs.n.285/1992 “Nuovo codice della strada” (autovetture; autobus; autoveicoli per trasporto promiscuo; autocarri; ecc…).

La comunicazione deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio, e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Con il Decreto 29 ottobre 2021 il Ministro dell’interno ha definito le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali effettuare le comunicazioni, e le modalità di conservazione dei dati.    (Riferimenti: D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481; DL 04 ottobre 2018, n.113.)

Modalità di comunicazione e conservazione dei dati identificativi dei soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli senza conducente

Il decreto 29 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno, in vigore dal 24/02/2022, e il relativo allegato, riportano le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte delle società di noleggio di veicoli senza conducente, dei dati riferiti ai contratti di noleggio, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Sono inoltre illustrate le relative modalità tecniche:

– dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli;

– di conservazione dei dati identificativi, intendendosi per dati identificativi quelli risultanti dal documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

Sono esclusi dall’obbligo di cui sopra i contratti di:

– noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa;

– car sharing;

– noleggio di motoveicoli.

Indicazioni operative

Con il decreto 29/10/2021, il Ministero dell’Interno comunica le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte delle società di noleggio di veicoli senza conducente, dei dati riferiti ai contratti di noleggio, per finalità di   prevenzione e repressione del terrorismo. Sono inoltre illustrate le relative modalità tecniche:

– dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli;

– di conservazione dei dati identificativi, intendendosi per dati identificativi quelli risultanti dal documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

Sono esclusi dall’obbligo di cui sopra i contratti di:

– noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa;

– car sharing;

– noleggio di motoveicoli.

Per consentire agli esercenti l’attività di noleggio di veicoli senza conducente la comunicazione dei dati identificativi del soggetto richiedente il noleggio di un autoveicolo, è stata istituita, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (CEN), un’apposita piattaforma informatica web oriented, esposta su rete internet, denominata CaRGOS (Car Renter Guardian Operation System).

I dati identificativi in questione che devono essere comunicati dall’esercente, contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque prima della consegna del veicolo, sono quelli relativi a:

– contratto (Identificativo contratto, data stipula contratto);               

– tipologia di pagamento;

– check-out del veicolo (Data, luogo, indirizzo);

– check-in del veicolo (Data, luogo, indirizzo);

– identificativo operatore;   

– Agenzia (Identificativo, denominazione, luogo ubicazione, indirizzo, recapito telefonico);

– veicolo (Tipo, marca, modello, targa, colore, presenza del GPS, presenza blocco motore);

– contraente/conducente (Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo e indirizzo di residenza, numero di telefono);

– documento d’identità del contraente/conducente (Tipo, numero documento, luogo di rilascio);

– patente di guida del contraente/conducente (Numero, luogo di rilascio);           

– secondo conducente (Cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di telefono);

– documento d’identità del secondo conducente (Tipo, numero documento, luogo di rilascio);

– patente di guida del secondo conducente (Numero, luogo di rilascio).          

Le comunicazioni al CaRGOS avvengono previo conferimento all’esercente di una apposita abilitazione rilasciata dalla Questura competente per il luogo di sede legale dell’esercente stesso.

Al fine di conseguire l’abilitazione, l’esercente deve presentare apposita istanza alla Questura competente, anche per conto di tutte le agenzie collegate presenti nello Stato, utilizzando credenziali univoche e gestendo centralmente i dati relativi alle proprie agenzie.

La Questura provvederà a fornire a ciascuna società le credenziali necessarie all’accesso al portale, basato su una autenticazione forte a due fattori, le quali:

– non sono cedibili a terzi;

– devono essere utilizzate personalmente dagli esercenti, ovvero dai soggetti incaricati espressamente identificati, che operano sotto la loro autorità, secondo le istruzioni all’uopo impartite;

– abilitano all’inserimento dei dati nella piattaforma CaRGOS tramite servizi web e form on line.

Come sopra anticipato, sono previste due modalità di inserimento dei dati:

– tramite servizi web: mediante appositi servizi di cooperazione applicativa che possono essere richiamati da applicazioni esterne per consentire la trasmissione dei contratti senza necessità di accesso diretto al portale web. L’utilizzo di tali servizi richiede la preventiva registrazione dell’utente da parte della competente Questura e l’utilizzo delle chiavi di autorizzazione necessarie all’utilizzo;

– tramite form on-line: consente di inserire manualmente sul portale web i dati riferiti ai singoli contratti di noleggio, tramite apposita maschera di inserimento.

In entrambi i casi soprariportati, quale riscontro dell’avvenuta comunicazione, è necessario che le società di noleggio effettuino il download e conservino un apposito documento di ricevuta in formato pdf, contenente:

– il numero di contratti trasmessi in una data giornata;

– informazioni che validano la ricevuta e ne garantiscono l’autenticità.

Eccezionalmente, nei casi in cui il portale CaRGOS risultasse non fruibile o qualora qualsiasi impedimento non consentisse la trasmissione, l’esercente è tenuto ad effettuare la comunicazione alla Questura territorialmente competente, allegando i dati identificativi in un file con estensione csv, tramite posta elettronica certificata, conservandone la ricevuta digitale di accettazione e consegna del messaggio attestanti data, orario ed esito dell’invio.

I dati identificativi acquisiti sono conservati, per un periodo di 7 giorni dalla data della consegna del veicolo, nel sistema informatico CaRGOS implementato presso il CEN della Polizia di Stato, che ne garantisce la sicurezza in termini di riservatezza, integrità e disponibilità. L’accesso è consentito esclusivamente al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato e profilato dal Ministero dell’interno-Dipartimento di pubblica sicurezza, titolare dei dati.

Il CEN provvede inoltre al raffronto automatico dei dati riferiti al contraente/conducenti del veicolo noleggiato e del relativo documento di identità esibito con i dati archiviati presso il Centro elaborazione dati.

Nel caso in cui emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di prevenzione e repressione del terrorismo, il sistema CarGOS invia, tramite collegamenti telematici, una segnalazione alla Sala operativa della Questura territorialmente competente per attivare le iniziative di controllo.

Trascorso il periodo di archiviazione previsto (7 giorni), i dati identificativi trasmessi al sistema CaRGOS vengono cancellati e contestualmente anche gli esercenti sono tenuti:

– alla cancellazione di tali dati;

– alla distruzione della copia cartacea dei dati trasmessi tramite servizi web, form on-line e posta elettronica certificata non appena ottenute le relative ricevute.

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