Noleggio senza conducente, adempimenti validi anche per il servizio di auto di cortesia

Noleggio e adempimenti auto di cortesia. Come CNA Autoriparazione vogliamo segnalare le seguenti novità di possibile interesse per gli Associati CNA Veneto.

Attività di noleggio senza conducente

Per lo svolgimento dell’attività di noleggio senza conducente di biciclette, motocicli, automezzi, natanti, occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Suap del Comune in cui è situata la sede legale dell’impresa e anche ai Suap dei comuni in cui sono presenti le rimesse, se più di una (rif. DPR n.481/2001). L’adempimento è valido anche nel caso di servizio di “auto di cortesia”.

Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso. I veicoli da noleggiare devono essere immatricolati a tale uso.

L’attività di noleggio autoveicoli senza conducente è subordinata alla presentazione di una SCIA al Suap del Comune in cui ha sede l’attività; il Comune, entro cinque giorni, deve trasmettere copia della SCIA al Prefetto, il quale entro sessanta giorni potrà inibire lo svolgimento dell’attività. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento alla Direzione della motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento interdittivo.

Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

 a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

 b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e gli autocaravan, i caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

Per l’esercizio dell’attività oltre alla disponibilità di eventuali locali è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del TULPS e l’assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 39 a euro 159 se trattasi di altri veicoli.  Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi; in caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

All’interno del DL n. 113/2018 c.d. “Decreto sicurezza”, per le finalità di prevenzione del terrorismo, sono state inserite nuove prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli senza conducente; più precisamente all’art.17 è previsto che, per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti l’attività di noleggio di veicoli senza conducente (rif. DPR n. 481/2001), per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati (CED), comunicano i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo di cui all’art.54, DLgs.n.285/1992 “Nuovo codice della strada” (autovetture; autobus; autoveicoli per trasporto promiscuo; autocarri; ecc…).

La comunicazione deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio, e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Con il Decreto 29 ottobre 2021 il Ministro dell’interno ha definito le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali effettuare le comunicazioni, e le modalità di conservazione dei dati.    (Riferimenti: D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481; DL 04 ottobre 2018, n.113.)

Modalità di comunicazione e conservazione dei dati identificativi dei soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli senza conducente

Il decreto 29 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno, in vigore dal 24/02/2022, e il relativo allegato, riportano le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte delle società di noleggio di veicoli senza conducente, dei dati riferiti ai contratti di noleggio, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Sono inoltre illustrate le relative modalità tecniche:

– dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli;

– di conservazione dei dati identificativi, intendendosi per dati identificativi quelli risultanti dal documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

Sono esclusi dall’obbligo di cui sopra i contratti di:

– noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa;

– car sharing;

– noleggio di motoveicoli.

Indicazioni operative

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