Gas naturale, un “bonus aggiuntivo” per l’autotrasporto

Le imprese possono beneficiarne da ottobre a dicembre 2022

Bonus gas. Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate (con circolare 36/E del 30 novembre 2022 in allegato alla presente), sul credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per le imprese non gasivore, tra cui le imprese di autotrasporto (vedi il quesito inoltrato da CNA all’Agenzia in allegato). La misura si aggiunge al bonus già previsto specificatamente per il settore.

L’Agenzia ha confermato che tra i beneficiari della misura possono rientrare le imprese di autotrasporto per il gas naturale (CNG e LNG) acquistato ed utilizzato come carburante a partire dal secondo trimestre di quest’anno (da aprile a dicembre 2022).

Per il periodo di spesa del secondo trimestre 2022 la percentuale di credito è del 25% e la scadenza per la fruizione in F24 è il 31 dicembre 2022 (codice tributo: 6964). Per il terzo trimestre 2022 è del 25% con scadenza per la fruizione al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6971).

Per ottobre-novembre 2022 è del 40% con scadenza al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6986) e per dicembre 2022 è sempre del 40% con scadenza per la fruizione in F24 al 30 giugno 2023 (codice tributo: in fase di definizione).

Infine il Decreto Aiuto-quater ha previsto che entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti di imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

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