Esonero contributivo bar

Esonero contributivo per ristoranti, bar, pasticcerie

Tutte le indicazioni dell’INPS

Con la circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni ai fini dell’applicazione della decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, creativo, culturale e dello spettacolo. Sono ricompresi tra i beneficiari, descritti nell’Allegato 1, i ristoranti, i bar, le gelaterie e le pasticcerie.

La nuova circolare INPS 11 novembre 2021, n. 169 fornisce indicazioni operative sulla decontribuzione e nuove indicazioni sull’ampliamento della misura per nuovi codici Ateco.

L’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati dei settori indicati, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Misura dell’esonero contributivo ristoranti, bar, pasticcerie

L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Presentazione delle domande

Le domande di esonero devono essere effettuate attraverso il modulo online “SOST.BIS_ES” presente all’interno del Portale delle Agevolazioni del sito dell’INPS, e inviate entro il 10 dicembre 2021.

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