Corsi accesso autotrasportatore. Il DPCM del 14 gennaio 2021 ha prorogato le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino al 5 marzo 2021. E, in continuità con quanto già disposto dal DPCM 3 dicembre 2020, stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, ad eccezione di determinate specifiche realtà.
Le attività consentite in presenza
Sono consentite in presenza esclusivamente le seguenti attività di formazione:
- i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;
- i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
- i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione;
- i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i corsi abilitanti effettuati dalle scuole nautiche e dalle scuole di volo;
- i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose;
- i corsi relativi alla conduzione degli impianti fissi;
- i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.
Inoltre, è prevista la possibilità di svolgere in presenza, ove questa sia necessaria, le attività formative nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.