Corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore (insieme con altre specifiche iniziative formative)
Corsi accesso autotrasportatore. Il DPCM del 14 gennaio 2021 ha prorogato le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale fino al 5 marzo 2021. E, in continuità con quanto già disposto dal DPCM 3 dicembre 2020, stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, ad eccezione di determinate specifiche realtà.
Le attività consentite in presenza
Sono consentite in presenza esclusivamente le seguenti attività di formazione:
- i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;
- i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
- i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione;
- i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i corsi abilitanti effettuati dalle scuole nautiche e dalle scuole di volo;
- i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose;
- i corsi relativi alla conduzione degli impianti fissi;
- i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.
Inoltre, è prevista la possibilità di svolgere in presenza, ove questa sia necessaria, le attività formative nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.