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Comparto moda e tessile: stabiliti gli ATECO che hanno diritto al bonus rimanenze

La misura prevede un credito di imposta del 30% sulle rimanenze di magazzino per le imprese di 40 settori

Dopo i contributi a fondo perduto a sostegno di progetti d’investimento nel design, nell’innovazione e nella valorizzazione dei prodotti del made in Italy, importanti novità in arrivo anche per un altro strumento messo in campo per il settore moda: il cosiddetto “bonus rimanenze”.

E’ stato firmato, infatti, dal ministro Giancarlo Giorgetti il Decreto contenente l’elenco dei Codici Ateco (in allegato) delle imprese che hanno diritto a un credito d’imposta del 30% al fine di contenere gli effetti negativi delle rimanenze dei prodotti in magazzino, aumentate a causa dell’emergenza Covid.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è infatti riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per l’incentivo, previsto dall’art. 48 bis del Decreto Rilancio, sono stati messi a disposizione, dal Decreto Sostegni bis, 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022.

Il credito d’imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire dell’agevolazione. Come scrive il Sole 24 Ore, è probabile che si adotti lo stesso meccanismo introdotto per l’imposta per la sanificazione dei dispositivi di protezione individuale: prenotazione del tax credit prima e conteggio dell’Agenzia poi, per ripartire poi il bonus efettivo per singolo beneficiario nel caso si superi il limite delle risorse disponibili.

Quanto al calcolo delle rimanenze, il decreto rilancio del 2020 ha previsto che i controlli siano svolti sulla base dei bilanci se certificati. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono invece presentare una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione abilitati.

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