Codice nautica da diporto

Nautica da diporto, modificato il codice

Ecco le maggiori novità previste

Il 7 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 160 del 2020 contenente le disposizioni integrative e correttive del Codice della nautica da diporto. Il decreto legislativo in oggetto interviene per risolvere alcune problematiche applicative sorte in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017, evidenziate dalla CNA anche in sede di Audizione presso la Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati.

La predisposizione della revisione del Codice della nautica da diporto ha preso le mosse da un’intensa attività preparatoria promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con le associazioni di rappresentanza del settore, tra cui CNA Nautica. Rispetto alle indicazioni emersa dal lavoro dei 12 tavoli di confronti, il provvedimento finale non aveva recepito alcune misure.

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Le maggiori novità previste

Il testo, allegato qui sotto, contiene interventi su 31 articoli. Esso consente di completare l’intervento di razionalizzazione e di semplificazione amministrativa, per favorire utenti e imprese in una logica di competitività internazionale della bandiera italiana.

Tra le disposizioni, la modifica all’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 229/2017, prevede uno snellimento delle procedure volte a disciplinare le visite mediche. La modifica semplifica le attuali procedure a vantaggio dell’utenza potenziale, prevedendo lo svolgimento delle visite mediche anche presso le scuole nautiche autorizzate, garantendo in tal modo tempi di attesa inferiori. Spetterà ora al decreto ministeriale disciplinare e semplificare tale procedimento amministrativo.

Viene introdotto nei Piani regolatori dei porti mercantili strutture demaniali da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto. Consente al cantiere costruttore di un’unità da diporto, ove per qualsiasi ragione non riesca a concluderne la vendita, di poterla immatricolare a proprio nome, per dare sbocco a un mercato a “km zero”. Introduce la possibilità di prevede una disciplina per la navigazione di “droni”.

Sarà possibile introdurre nuove forme di utilizzo commerciale delle unità da diporto, in linea con le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Stato, per dare supporto alla dinamicità del settore.

Archivio Nazionale dei prodotti delle unità da diporto

Si ha l’istituzione dell’Archivio Nazionale dei prodotti delle unità da diporto con lo scopo di contrastare l’immissione sul mercato di prodotti fraudolenti che provochino incidenti o infortuni. Questa è una novità a tutela delle aziende produttrici di prodotti per la nautica da diporto e per la sicurezza del diportista. Se dovessero accadere incidenti su prodotti per la nautica, tali prodotti sarebbero inseriti in una lista nera che andrebbe ad escluderli dal commercio. L’impresa produttrice viene tutelato dal ritrovarsi sul mercato prodotti non conformi o contraffatti in concorrenza. La banca dati sarà gestita dal Ministero dei Trasporti.

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