La possibilità di effettuare due ulteriori cessioni del credito successive alla prima a favore di banche e intermediari finanziari, nonché imprese di assicurazione, è operativa dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Frodi) a seguito dell’abrogazione dell’articolo 28 del decreto Sostegni-ter.
Tale abrogazione ha sollevato problemi interpretativi legati alla gestione del periodo transitorio, per le comunicazioni di opzione relative allo sconto in fattura o la cessione del credito connesso ai bonus edilizi, inviate nel periodo precedente o successivo al 16 febbraio 2022 (data stabilita dall’abrogato articolo 28).
A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha precisato nella FAQ del 17 marzo 2022, in linea con la tesi sostenuta da CNA, che continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel comma 2 del citato articolo 28 del decreto Sostegni-ter, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e nel successivo comma 3 che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.
Pertanto, nel rispetto del principio di affidamento dei contribuenti e per evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle predette norme, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità riportate nelle tabelle riportate qui sotto.
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Primacessione o sconto | Prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” | |
Sconto comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” | |
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Cessioni successive alla prima | Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio | Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la piattaforma per procedere alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o le cessioni del credito connesso ai bonus edilizi, disponibile sul proprio sito internet, sarà operativa secondo le nuove disposizioni entro la fine di questa settimana, dopo i dovuti interventi tecnici.