Cosa chiedono ristoratori della CNA al Governo

Cartelle di pagamento, dilazione non documentata fino a 120mila euro

Lo aveva chiesto CNA Ristorazione al MISE

Cartelle esattoriali, dilazione più semplice. Lo avevamo chiesto come CNA Ristorazione all’ultima riunione del Tavolo Ristorazione del 22 giugno al MISE, quello di aiutare in maniera sostanziale le imprese della ristorazione e di tutta la filiera, che prima causa covid hanno visto ridurre tempi di lavoro e fatturato e ora con l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, non riescono a recuperare quanto perso e a pagare le somme iscritte a ruolo.

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.

Lo prevede l’art. 15-bis introdotto in sede di conversione nella legge n. 91/2022 del Decreto Aiuti n. 50/2022, 91-2022-L-Decreto-Aiuti-DL-50-2022, che, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19 del DPR n. 602/1973, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Viene inoltre previsto che, il contribuente decade dal beneficio del piano di rateizzazione, in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive. In questa situazione il carico non può essere nuovamente rateizzato.

In particolare, in caso di mancato pagamento del numero di rate sopra indicato, nel corso del periodo di rateazione:

  • il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • il carico non può essere nuovamente rateizzato (mentre ad oggi può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate).

La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.

Come fare per richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento

Con la modifica introdotta dal DL Aiuti in sede di conversione in legge, ora per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;
  • compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso. Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti crescenti in base alla preferenza espressa.
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