CNA agevolazione assunzione giovani under 36

Agevolazione per l’assunzione di giovani under 36

L’Inps fornisce i primi chiarimenti, in attesa delle istruzioni operative

L’Inps, con la circolare n. 56 del 12 aprile, fornisce le prime indicazioni circa l’esonero per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, secondo quanto previsto nella Legge di Bilancio.

L’agevolazione prevede l’esonero contributivo, per un massimo di 36 mesi, in caso di assunzione di lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Datori di lavoro ammessi

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

Misura dell’incentivo

L’incentivo, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per un massimo di 36 mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Condizioni per usufruire dell’incentivo

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni;
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • periodi di apprendistato, rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, lavoro domestico, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione;
  • il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
  • non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
  • il datore non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro non deve procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Rapporti di lavoro esclusi

Restano esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:

  • rapporti di apprendistato;
  • contratti di lavoro intermittente;
  • contratti di lavoro domestico;
  • contratti con personale con qualifica dirigenziale.

In attesa delle istruzioni operative

Bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, perché l’Inps pubblichi un messaggio con le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

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