Centri storici: contributo

Centri storici: al via le domande per il contributo a fondo perduto

Potranno richiederlo attività economiche e commerciali di Venezia, Padova e Verona

È pronto il modello per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto per negozi e attività economiche dei centri storici delle città d’arte penalizzati dal crollo dei turisti stranieri causato dal Covid-19. I comuni capoluogo di provincia, o di città metropolitana, interessati dalla misura sono, per il Veneto, Venezia, Padova e Verona.

Beneficiari

Il Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni di Venezia, Padova e Verona.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. La predetta percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro ma fino a un milione di euro, e superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Dl Rilancio).

Tempi e modalità delle domande di contributo

Le domande potranno essere presentate a partire dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello di istanza (qui sotto allegato) con le relative istruzioni: la domanda dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate e trasmessa direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Dati da indicare nella domanda

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius (cioè l’avente diritto deceduto);
  • l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, oppure sono superiori a 1 milione di euro;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente esercita attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, nonché il codice catastale del comune;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione della domanda;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

Modalità di erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nella domanda, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Incompatibilità

Il contributo non è cumulabile con il Fondo per la filiera della ristorazione previsto per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

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