Proroghe autotrasporto. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento con cui sono stati prorogati alcuni termini di validità di certificati, licenze e autorizzazioni, nonché rinviate alcune verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti stradali.
Il provvedimento fornisce una base giuridica al regime di proroghe introdotte dagli Stati membri nella legislazione del trasporto stradale, in particolare in tema di revisione di veicoli, patenti, CQC, licenze comunitarie, superando quindi il riconoscimento reciproco da parte dei Paesi membri, oggetto di una “raccomandazione” della Commissione Ue nei mesi scorsi.
Direttiva 2003/59/CE
– formazione periodica: i certificati di qualificazione professionale con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 7 mesi;
– codice armonizzato “95” (direttiva 2006/126/CE) riportato sulle patenti di guida o sulla CQC (direttiva 2003/59/CE) è prorogato per un periodo di 7 mesi dalla data indicata su ciascuna di tali patenti di guida o CQC;
– carta di qualificazione del conducente (direttiva 2003/59/CE), con scadenze tra il 01 febbraio e il 31 agosto 2020. è considerata prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna di tali carte.
Nel caso in cui uno Stato membro ritenga che la data del 31 agosto 2020 non sia sufficiente per completare la formazione periodica, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione alla Commissione – entro il 01 agosto 2020 – per applicare una proroga più lunga rispetto al periodo febbraio-agosto oppure ai 7 mesi. La Commissione, constatato che sono soddisfatte le condizioni, adotta una decisione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare una proroga dei termini, pubblicando la decisione sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea)
Direttiva 2006/126/CE
– la validità delle patenti di guida con scadenza tra il 01 febbraio e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata sulla patente di guida. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.
Regolamento (Ue) n. 165/2014
– la revisione periodica dei tachigrafi che doveva essere effettuata tra il 01 marzo e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere effettuata. È ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo.
– la carta del conducente per la quale si chiede il rinnovo tra il 01 marzo e il 31 agosto 2020 deve essere rilasciata entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve una nuova carta dalle autorità emittenti, sono ammesse “registrazioni manuali” come previsto dall’art. 35. Lo stesso vale per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all’autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.
Direttiva 2014/45/UE
– revisione veicoli: i termini per i controlli tecnici che dovrebbero essere effettuati tra il 01 febbraio e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 7 mesi. La validità delle carte di circolazione con una data di scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è considerata prorogata per un periodo di 7 mesi. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.
Regolamento (CE) n. 1071/2009
– idoneità finanziaria da dimostrare tra il 01 marzo e il 30 settembre 2020 può essere dimostrata entro il termine fissato dall’autorità competente che non può essere superiore a 12 mesi. Qualora lo Stato membro constati che entro il 28 maggio 2020 un’impresa di trasporto non soddisfi tale requisito e abbia assegnato un termine per regolarizzarlo, l’autorità può prorogarlo purché tale termine non sia scaduto al 28 maggio 2020; il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.
Regolamento (CE) n. 1072/2009
– la validità delle licenze comunitarie e delle copie conformi con scadenza tra il 01 marzo e il 31 agosto 2020 è estesa per un periodo di 6 mesi.
– la validità degli attestati del conducente, con scadenza tra il 01 marzo e il 31 agosto 2020, è estesa per un periodo di 6 mesi.
È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente. Qualora uno Stato membro decida di non avvalersi di tale proroga, ne informa la Commissione, che ne informa a sua volta gli Stati membri e pubblica un Avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Il Regolamento entra in vigore il 28 maggio 2020, ma si applica dal 4 giugno 2020.
Qualora uno Stato membro decida di non avvalersi delle proroghe contenute nel Regolamento, in materia di:
- patenti di guida;
- revisione tachigrafi;
- carta conducente;
- revisione veicoli;
- licenza comunitaria e copie conformi;
- attestati del conducente.