Finalmente in Gazzetta il decreto 21 ottobre 2022 del Ministero delle politiche Agricole Alimentarie Forestali che definisce i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano.
La dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi è di 20 mln di euro. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero.
I destinatari
In particolare il decreto è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»):
essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30(«Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»):
essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
d) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
Spese ammissibili
Sono previsti due tipi di spese:
– investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali;
– sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni;
b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.
I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.
Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
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