Nella notte di mercoledì 25 marzo in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicata il nuovo decreto legge ‘Chiudi Italia’ contenente tutte le nuove disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid19. Le disposizioni sono entrate in vigore giovedì 26 marzo e comprendono anche il divieto di spostamento in territorio (comune, provincia, regione e nazione) diverso da quello di residenza.
Restano in vigore tutte le limitazioni precedentemente adottate: chiusura di parchi pubblici, etc.
Si ricorda che è possibile spostarsi solo per comprovate esigenze: necessità, lavoro e salute. Qui è possibile scaricare il modello di autodichiarazione
Le sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa che potrà andare da 400 a 3mila euro.
Il Mise ha pubblicato il nuovo elenco dei Codici ATECO
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un elenco aggiornato dei codici ATECO che modifica l’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020. Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM del 22 marzo e che per effetto del decreto dovranno sospendere la propria attività, è stata data la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione (inclusa la spedizione della merce in giacenza) fino alla data del 28 marzo 2020.
La guida della CNA del Veneto
Per orientare le imprese sulle attività che possono essere svolte oppure no, la CNA del Veneto ha elaborato una guida ai codici ATECO. La lista viene aggiornata sulla base delle comunicazioni provenienti dal MISE.
Per ogni mestiere nella seconda colonna sono indicate le attività consentite e quelle che invece dopo il 28 marzo sono state sospese.
mestiere | Attività consentite |
Impianti elettrici ed elettronici Impianti termoidraulici Impianti Antincendio Impianti Sollevamento (Ascensori, scale mobili) | Tutte (installazione, manutenzione, riparazione) |
Riparatori elettrodomestici e altri apparecchi | Riparazione Elettrodomestici, telefoni, computer, altre apparecchiature per le comunicazioni |
edilizia | Opere di ingegneria civile e di pubblica utilità.(Ateco 42) Eventuali servizi essenziali per la sicurezza e salvaguardia salute (legge 146/90) previa comunicazione al Prefetto della provincia con indicazioni dei beneficiari del servizio |
pulizie | Tutte consentite |
Cura e manutenzione del verde | Consentita, eccetto opere di realizzazione |
restauratori | Non consentita salvo urgenza tutela patrimonio artistico (servizio essenziale Legge 146/90) previa comunicazione al Prefetto della provincia con indicazioni dei beneficiari del servizio |
orafi | Non consentita- salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto |
vetro | Non consentita- salvo vetrerie per laboratori, uso igienico, farmacia. Eventuale produzione per filiere strategiche consentita previa comunicazione Prefetto |
ceramica | Non consentita- salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto |
Altri artistico | Non consentita- salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto |
Odontotecnici | tutte |
Calzaturiero e pelletteria | Non consentita- salvo produzione per filiere strategiche previa comunicazione Prefetto |
Tessile, confezioni e abbigliamento | Non consentita- salvo fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali, spago, corde, funi e reti, tessuti non tessuti e articoli in tali materie (esclusi articoli di abbigliamento), confezione di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
Benessere (Acconciatori – Estetiste- Similari) | Non consentita |
Autotrasporto di merci | Consentita (con le modalità previste dal “protocollo sicurezza” concordato tra il Ministero dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL.) |
Autotrasporto di persone Taxi + Noleggio con Conducente | Consentita per il settore Taxi con limitazioni/prescrizioni ulteriori come da Ordinanza Regione Veneto numero 40 del 13 aprile 2020 – Bur numero 50 del 13 aprile 2020, che prevede la “salita a bordo” di utenti ed operatori fino ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà, arrotondata per difetto, della capacità massima del veicolo . Per tutto il resto prorogate le precedenti Ordinanze: numero 39 del 06 aprile 2020; numero 34 del 24 marzo 2020, numero 30 del 18 marzo 2020 fermo restando quanto previsto per la “sanificazione” del mezzo e la dotazione dei dispositivi individuali, e, per quanto non contemplato, vedasi “protocollo sicurezza” concordato tra il Ministero dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL). Noleggio con Conducente: consentita dall’Ordinanza 40 del 13 aprile 2020 (valgono le Ordinanze sopra citate). |
Autotrasporto di persone “servizi atipici” | Consentita per il settore “servizi atipici” con limitazioni/prescrizioni ulteriori come da Ordinanza Regione Veneto numero 40 del 13 aprile 2020 – Bur numero 50 del 13 aprile 2020, che prevede la “salita a bordo” di utenti ed operatori fino ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà, arrotondata per difetto, della capacità massima del veicolo . Per tutto il resto prorogate le precedenti Ordinanze: numero 39 del 06 aprile 2020; numero 34 del 24 marzo 2020, numero 30 del 18 marzo 2020 fermo restando quanto previsto per la “sanificazione” del mezzo e la dotazione dei dispositivi individuali, e, per quanto non contemplato, vedasi “protocollo sicurezza” concordato tra il Ministero dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL). |
Trasporto di persone con natanti – servizio Taxi | Consentita dall’Ordinanza 40 del 13 aprile 2020 (vedasi quanto inserito per le attività di autotrasporto di persone mediante “Taxi – “Ncc” – “Servizi Atipici”) |
Trasporto Pubblico di Linea – TPL | Consentita con limitazioni/prescrizioni ulteriori come da Ordinanza Regione Veneto numero 40 del 13 aprile 2020 – Bur numero 50 del 13 aprile 2020, che prevede la “salita a bordo” di utenti ed operatori fino ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà, arrotondata per difetto, della capacità massima del veicolo . Per tutto il resto prorogate le precedenti Ordinanze: numero 39 del 06 aprile 2020; numero 34 del 24 marzo 2020, numero 30 del 18 marzo 2020. Resta fermo quanto previsto per la “sanificazione” del mezzo e la dotazione dei dispositivi individuali, e, per quanto non contemplato, vedasi “protocollo sicurezza” concordato tra il Ministero dei Trasporti, le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL). |
Pulisecco/Lavanderie | Consentita: con il DCPM 10 04 2020 le attività “servizi alla persona” sono ora esplicitamente consentite. Precedentemente le attività di Pulisecco/Lavanderie (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del giorno 11 e 22 marzo, non erano soggette alla sospensione. |
Autoripazioni | Tutte consentite. |
Manutentori del verde | Consentita. La Regione Veneto don l’Ordinanza 40 del 13 aprile 2020 ha reiterato ed “ampliando” la precedente Ordinanza n. 38 del 04 aprile 2020, disponendo che “l’attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private”. Tale attività è consentita non solo sulle aree pubbliche ma anche nei condomini e nelle abitazioni private ed, ora (dal 14 aprile 2020) le aree turistiche, le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge. |
Documenti Allegati