Con la circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni ai fini dell’applicazione della decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, creativo, culturale e dello spettacolo. Sono ricompresi tra i beneficiari, descritti nell’Allegato 1, i ristoranti, i bar, le gelaterie e le pasticcerie.
La nuova circolare INPS 11 novembre 2021, n. 169 fornisce indicazioni operative sulla decontribuzione e nuove indicazioni sull’ampliamento della misura per nuovi codici Ateco.
L’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati dei settori indicati, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Misura dell’esonero contributivo ristoranti, bar, pasticcerie
L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.
Presentazione delle domande
Le domande di esonero devono essere effettuate attraverso il modulo online “SOST.BIS_ES” presente all’interno del Portale delle Agevolazioni del sito dell’INPS, e inviate entro il 10 dicembre 2021.