Tempo di riposo dei “camionisti”: sulle multe una precisazione dall’ispettorato del lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sull’annosa questione del tempo di riposo e di guida per i camionisti. In particolare l’ente istituzionale, su richiesta di un parere pervenuto dalla sezione locale di Bergamo dell’Ispettorato, ha fatto delle precisazioni in merito ai criteri di calcolo delle multe comminate per la mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedi che, quotidianamente, gli autotrasportatori devono rispettare.
Nello specifico la sezione bergamasca dell’Ispettorato voleva sapere se a livello aziendale, la sanzione per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto, sarebbe poi dovuta essere moltiplicata per il numero di autisti coinvolti. Va ricordato che per quanto riguarda i tempi di riposo intermedi, gli autisti devono riposare almeno trenta minuti se l’orario di lavoro previsto si aggira tra le sei e le nove ore al giorno, e almeno 45 minuti se superano la nove ore di guida.
Nella nota dell’Ispettorato Nazionale, “tenuto conto del tenore letterale del combinato disposto dagli artt. 5 e 9, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 234/2007” (quello che regola la materia dei tempi di riposo e di guida), la multa potrà avere un valore minimo e uno massimo, e non dovrà tener conto del numero di lavoratori coinvolti. Quindi nessun “moltiplicatore” nel caso dell’inosservanza del tempo di riposo intermedio. Infatti, soli i commi 1 e 4 dell’art.9 prevedono esplicitamente una multa calcolata sulla base del numero di lavoratori e per ciascun periodo cui la violazione si riferisce, ma non il comma 2, quello che disciplina la sanzione oggetto della richiesta della sezione bergamasca.
A tal proposito va ricordato che la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, sui tempi di riposo intermedi, vengono punite con una sanzione amministrativa che oscilla tra i 103 e i 300 euro, in misura fissa e perciò senza moltiplicatori. Decisamente meno rispetto agli importi a cui l’inosservanza dei commi 1 e 4 – rispettivamente sull’orario di lavoro settimanale e sulle prestazioni lavorative in orari notturni – possono arrivare, ovvero fino a 900 e 1500 euro. In questi casi la multa è calcolata per ogni lavoratore e per ciascuna giornata, con l’utilizzo del “moltiplicatore”.