Tempi di guida, due ore il limite massimo “concesso” dal Ministero

Ammesse alcune deroghe al periodo di guida giornaliero o settimanale

Limite tempi di guida. Il Regolamento UE 2020/1054 ha cambiato l’articolo 12 del Regolamento CE 561/2006 (tempi di guida e di riposo degli autisti dei veicoli industriali) ammettendo alcune deroghe al periodo di guida giornaliero o settimanale nel caso in cui l’autista debba raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza.

Al terzo comma dell’articolo 12 del Regolamento sopracitato si stabilisce che in presenza di circostanze eccezionali, l’autista può superare il tempo di guida giornaliero e settimanale di due ore, per trascorrere il periodo di riposo regolare settimanale in sede o nel luogo di residenza. Il 22 settembre 2022 il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare (la 300/STRAD/1/0000030694.U/2022: vedasi l’allegato a fondo pagina – in risposta al quesito avanzato dalla CNA FITA di Padova) che cambia alcune questioni.

Il documento afferma che “in presenza delle condizioni indicate, i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero, potendolo concludere, quindi, al massimo nell’arco delle 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”. Tempi di guida, due ore il limite massimo “concesso” dal Ministero dei Trasporti.

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