Rimborso accise gasolio IV trimestre 2024

Domande dal 1 al 31 gennaio 2025

Con nota Prot. 787558/RU del 19.12.2024, l’Agenzia delle Dogane ha dettato le istruzioni per usufruire del rimborso dell’accisa sui  quantitativi di gasolio commerciale effettuati nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2024 (Quarto trimestre 2024).

Per questo periodo, ovvero dal 1° ottobre al il 31 dicembre 2024, l’importo riconosciuto del rimborso gasolio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale, compresi i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento.

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

  • veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III della Circolare in allegato;
  • veicoli della categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente)
  • veicoli di categoria euro 4 o inferiore

Il beneficio, per quanto riguarda l’autotrasporto merci, spetta per:

  1. Autotrasportatori iscritti all’albo nazionale
  2. Imprese di autotrasporti con licenza per il trasporto in conto proprio
  3. Aziende di trasporto merci stabilite nell’Unione Europea, purché autorizzate all’esercizio della professione di autotrasporto di merci su strada

Per quanto riguarda l’attività di trasporto di persone:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

Inoltre il rimborso è previsto per l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

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