Rimborso accisa gasolio per autotrazione 1° trimestre 2023

Dichiarazione di rimborso da presentare a decorrere dal 1 aprile e sino al 2 maggio 2023

In tema di accisa per autotrazione, come ricorderete, il mese di dicembre 2022 ha visto determinarsi un doppio binario tra vigenza di agevolazioni temporanee introdotte per l’anno e ripristino del beneficio per l’uso commerciale del gasolio.
Dal primo gennaio 2023, superato il carattere temporaneo introdotto nel 2022, riprende piena efficacia il beneficio fiscale che prevede il rimborso dell’accisa nella misura determinata dalla differenza dell’aliquota normale vigente (617,40 /1000 litri) nel periodo e quella riconosciuta per gli usi commerciali e per determinate categorie di veicoli ( 403,22/1000 litri).
Le modalità per presentare la dichiarazione di rimborso sono quelle già conosciute e riportate nell’apposita nota pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sul proprio sito:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/106543910/Informativa+166296.pdf/b1929feb-3f79-7e1d-e399-95c4d7dacf55?t=1680099499651.

Di seguito sintetizziamo e richiamiamo alcuni aspetti salienti per usufruire della misura agevolata.
GASOLIO COMMERCIALE USATO COME CARBURANTE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il beneficio sul gasolio commerciale usato come carburante è previsto dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 24-ter e Punto 4-bis della Tabella “A” allegata al decreto stesso (così come confermato dalla specifica informativa ADM sopra richiamata).
SOGGETTI AVENTI TITOLO AD USUFRUIRE DEL BENEFICIO
‐ gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (c/t – c/p) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
‐ le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
‐ gli enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
‐ imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285

– imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
‐ imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009
‐ gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal beneficio i mezzi per il trasporto di merci ( c/t – c/p) di massa inferiore a 7,5 tonnellate e quelli che seppur di massa pari o superiore a 7,5 Ton sono di categoria ambientale euro 4 ed inferiore.
PERIODO DI RIFERIMENTO
Consumi di gasolio effettuati tra il 1° Gennaio ed il 31 marzo 2023
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI RIMBORSO
La dichiarazione di rimborso va presentata a decorrere dal 1° aprile e sino al 2 maggio 2023.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RIMBORSO

  1. Tramite specifico software disponibile sul sito ADM: https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-autotrazione-i-trimestre-2023. Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite Servizio Telematico Doganale – EDI
  2. In forma cartacea e riprodotta su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla dichiarazione cartacea

UFFICI COMPETENTI PER LA RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RIMBORSO
Le dichiarazioni vanno presentate presso gli Uffici territoriali delle ADM di riferimento in funzione della sede legale o principale dell’impresa (se con più sedi)
IMPORTO DEL RIMBORSO PER IL PERIODO 1.1 – 31.3 2023
La misura del beneficio è pari a euro 214,18 per mille litri ( 617,40 – 403,22 per mille litri)
DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEI CONSUMI DICHIARATI
I quantitativi di gasolio commerciale consumati per il trimestre di riferimento devono essere comprovati esclusivamente dalle fatture di acquisto del carburante emesse dal fornitore; eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio.
LIMITE DI CONSUMO
Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019).

fonte FITA CNA

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