Dopo un lungo e travagliato iter, è stato pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo 196 del 2021 che recepisce la direttiva europea sulle plastiche monouso (sotto in allegato il testo del decreto con l’Allegato).
Di seguito CNA segnala le principali disposizioni del provvedimento in riferimento alle scadenze immediate:
- Il decreto prevede a partire dal 14 gennaio 2022, data di entrata in vigore, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’Allegato (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, ecc.) e di prodotti di plastica oxo-degradabile (art. 5). Per questi prodotti la messa a disposizione sul mercato nazionale sarà consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza del divieto. Non rientrano nel divieto i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato in conformità alla norma UNI EN 13432 e alla norma UNI EN 14995 in determinati casi ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso;
- per quanto riguarda prodotti quali assorbenti, tamponi igienici, salviette umidificate e prodotti del tabacco con filtri (vedi Allegato parte D) è stabilito un requisito di marcatura, sempre a partire dal 14 gennaio 2022. Ciascun prodotto deve recare una marcatura che informa il consumatore sulle appropriate modalità di gestione del rifiuto in coerenza con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o forme improprie di smaltimento (art. 7). La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti non conformi ai requisiti di marcatura è consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza dell’obbligo;
- in riferimento alle sanzioni va evidenziato che, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5 è punita con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La medesima sanzione è applicata nei casi in cui vengano immessi sul mercato prodotti privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7. Sono altresì previste sanzioni (5.000 euro) per i produttori inadempienti all’obbligo di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa previsti all’articolo 8 (evidenziamo però che le disposizioni sui regimi di responsabilità estesa del produttore hanno delle scadenze successive).
Credito d’imposta al 20% per le imprese che riducono l’utilizzo di plastica monouso
Al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto un contributo sotto forma di un credito d’imposta per gli anni 2022, 2023, 2024 a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’Allegato parte A e parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato secondo la norma UNI EN 13432:2002 (articolo 4). Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. I criteri e le modalità di applicazione di questa disposizione saranno stabiliti con decreto del MiTE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
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