IVA prodotti della panetteria

Novità sull’aliquota IVA dei prodotti della panetteria ordinaria

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il 17 agosto 2021 è stata pubblicata la risposta all’interpello 546 del 2021 in merito all’IVA sui prodotti per la panetteria. In particolare, la società che ha posto il quesito opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti della panetteria. Nell’attività oltre al pane sono compresi anche i crackers, le fette biscottate e altri prodotti contenenti gli ingredienti e le sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova e formaggio.

La recente definizione di prodotti della panetteria ordinaria

La Legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha modificato la norma di interpretazione autentica che stabilisce cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria” che scontano l’aliquota IVA del 4%.

Ha ampliato l’elenco degli ingredienti ammessi tra i “prodotti della panetteria ordinaria”, includendo gli zuccheri ovvero destrosio e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge; i cereali interi o in granella e i semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Dato che i prodotti della panetteria “fine” sono, invece sottoposti all’aliquota del 10%, la società ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione IVA.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella propria risposta, ha chiarito che:

  • ai prodotti classificati nella voce doganale 1905 9080, contenenti oltre agli ingredienti contemplati dalla normativa sopra riportata (i.e. gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge; i cereali interi o in granella e i semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e le spezie di uso comune) anche altri ingredienti non previsti dalla stessa si renderà applicabile l’aliquota IVA del 10%;
  • agli altri prodotti contenenti solo gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica sarà invece applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento.

Si prega di dare informazione dei chiarimenti forniti dall’Agenzia alle imprese di settore e ai colleghi degli uffici fiscali della CNA.

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