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Patenti, Revisioni, CQC, le proroghe dell’UE

Misure temporanee conseguenti alla crisi da COVID-19

Patenti, Revisioni, CQC, le proroghe dell’UE. Pubblicato il Regolamento europeo che prevede la proroga della validità di patenti, revisioni, CQC (ecc.). – Nella giornata di oggi, 22 febbraio 2021) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2021/267 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698. Il Regolamento entrerà in vigore il 23 febbraio e si applicherà dal 6 marzo 2021. Il Regolamento prevede una proroga di altri dieci mesi in modo retroattivo, coprendo le scadenze dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021. Inoltre, ogni Stato può chiedere alla Commissione Europea una ulteriore proroga al massimo di sei mesi per le scadenze di Cqc, patenti, tachigrafi, revisioni e licenze comunitarie. Per quanto riguarda le patenti di guida, il Regolamento rinvia la data di scadenza di dieci mesi per quelle che sono scadute o scadranno dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, a partire dalla data di scadenza naturale. Per completare la partecipazione alle attività di formazione periodica da parte del titolare di una Cqc, che sarebbe naturalmente scaduta tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, i termini di rinviano di dieci mesi e i certificati attuali restano validi per tale periodo. Se le patenti o le Carte di qualificazione hanno già beneficiato di un rinvio, grazie al Regolamento UE 2020/698, possono ottenere un ulteriore rinvio di sei mesi, ma non oltre al 1° luglio 2021. Per quanto riguarda i cronotachigrafi, le ispezioni periodiche biennali scadute o che scadranno tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 possono essere svolte entro i dieci mesi successivi alla data di scadenza. Le carte tachigrafiche del conducente che sono scadute sempre tra settembre e giugno devono essere rinnovate dagli Stati membri entro due mesi dalla ricezione della richiesta di sostituzione. In questo periodo, l’autista può applicare la procedura già prevista per il furto, lo smarrimento o il danneggiamento di una carta valida, purché dimostri di avere chiesto entro quindici giorni dalla prima scadenza il rilascio della nuova carta. Nel caso di sostituzione di una carta tachigrafica non funzionante chiesta tra settembre e giugno, le Autorità nazionali devono rilasciarla entro due mesi dalla richiesta. In questo caso, l’autista può guidare fino alla ricezione della carta sostitutiva purché dimostri di avere restituito la carta danneggiata o non funzionante alle Autorità. Rinvio di dieci mesi anche per i controlli tecnici destinati alla revisione dei veicoli industriali che si sarebbero dovuti svolgere tra il 1° settembre e il 30 giugno 2021, con conseguente proroga della validità dei relativi certificati. Stesso discorso per le licenze comunitarie di autotrasporto in conto terzi e per i termini relativi ai requisiti per l’accesso alla professione.

Di seguito riportiamo uno schema riassuntivo contenente alcune delle misure principali. Gli Stati membri avranno la possibilità di chiedere un’ulteriore proroga di 6 mesi a seguito delle misure di prevenzione della pandemia Covid-19. I Paesi europei potranno anche decidere di non usufruire delle proroghe ma dovranno necessariamente riconoscere le proroghe agli operatori degli altri Paesi UE.

Carte di qualificazione del conducente (CQC) e formazione periodica – Art.2. – Art 2.2 I termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che altrimenti, in base alle disposizioni, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso. – Art 2.3 e 2.4 La validità della marcatura del codice armonizzato “95”, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata sul documento. La validità della marcatura del codice armonizzato “95” la cui proroga era in scadenza nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021. – Art.2.5 La validità delle carte di qualificazione del conducente che sarebbero altrimenti scadute o che scadrebbero tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.
Patenti – Art.3 – Art 3.1 La validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni, sarebbero altrimenti scadute o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. – Art 3.2 La validità delle patenti la cui proroga era in scadenza nel periodo tra il 1° settembre e il 30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
Tachigrafi e carte tachigrafiche – Art.4 – Art 4.1 Le ispezioni periodiche che avrebbero dovuto effettuarsi tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono da effettuarsi non oltre 10 mesi dalla data prevista. – Art 4.2 Qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente, tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021, le autorità competenti rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente deve riconoscersi l’applicazione della procedura di stampa prevista per le carte sottratte, danneggiate o smarrite. – Art 4.3 Qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente.
Controlli tecnici e revisioni – Art.5 – Art 5.1 I termini relativi ai controlli tecnici che avrebbero dovuto o dovrebbero svolgersi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. Identica proroga è prevista per i certificati di revisione, con data di scadenza compresa sempre tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. – Art. 5.2 La validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.
Licenza comunitarie – Art.7- Art 7.1 La validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Identica proroga è prevista per le copie certificate conformi e agli attestati del conducente.

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