Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore Moda

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 28 ottobre 2024 n. 160

In data 28 ottobre u.s., è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 28 ottobre 2024 n. 160. Lo stesso, tra le varie disposizioni, all’art. 2 rubricato “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda” prevede per l’anno 2024 – in deroga ai limiti di durata previsti per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (art. 4 e 12 del D.Lgs n. 148/2015) e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA) – un’integrazione al reddito, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali.

La prestazione è riconosciuta dall’INPS ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall’entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2024) fino al 31 dicembre 2024.

L’accesso alle prestazioni in deroga è subordinato all’esaurimento, per il periodo di riferimento, degli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS). In proposito, per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, come comunicato dal Fondo, i soggetti interessati potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

Per ottenere il riconoscimento dell’integrazione al reddito dovrà essere presentata all’INPS in via telematica una domanda di accesso al trattamento con modalità che dovranno essere definite con atto di prassi dell’Istituto. La stessa dovrà essere erogata ai lavoratori da parte del datore di lavoro, con successivo conguaglio nei confronti dell’INPS; tuttavia, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, il datore di lavoro potrà richiedere all’Istituto il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

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