Il decreto legge n. 24 del 24 marzo u.s. (art. 6, comma 2, lett. b) ha abrogato la disposizione introdotta dal decreto legge del 7 gennaio u.s. che, relativamente alle attività di servizio alla persona (tra cui rientrano le categorie di nostro interesse, nello specifico acconciatori, estetiste, tatuatori), consentiva l’accesso solo ai clienti in possesso (almeno) del Green Pass base (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario chiedere ai clienti di esibire il Green Pass.
È invece confermato l’obbligo del Green Pass rafforzato fino al 30 aprile 2022 per centri benessere, piscine e palestre.
Fino al 15 giugno, per gli over 50, resta ferma la regola generale dell’obbligo di vaccinazione. Tuttavia, lo stesso decreto (art. 8 comma 6) stabilisce che, fino al 30 aprile 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro per titolari e lavoratori (anche over 50) è consentito con Green Pass base.
In attesa di un chiarimento ufficiale da parte dei Ministeri competenti, continueranno a trovare applicazione i protocolli e le linee guida esistenti, che potranno essere adeguati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni (art. 3).
Sempre a decorrere dal 1° aprile, infine, in ragione della fine dello stato d’emergenza cessa il sistema della suddivisione del territorio in zone colorate a seconda del rischio epidemiologico.