Queste le modalità di erogazione del credito d’imposta del 20% sugli acquisti di gas naturale liquefatto effettuati a partire dal 1° febbraio e sino al 31 dicembre 2022. La disciplina è contenuta nel Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2023. Ora si attende l’emanazione del Decreto Direttoriale fissa termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. La somma complessiva è di 25 milioni di euro destinati alle imprese di autotrasporto italiane impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi, iscritte all’Albo degli Autotrasportatori e al REN, che utilizzano veicoli alimentati a GNL per il trasporto delle merci, di qualunque massa. L’importo del credito è pari al 20% della spesa sostenuta nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di GNL al netto dell’Iva e comprovato mediante fatture elettroniche d’acquisto presenti sullo SDI. Il periodo non comprende l’intero anno solare in quanto l’autorizzazione all’agevolazione da parte della Commissione europea decorre dal 1° febbraio 2022. L’autorizzazione fissa il limite massimo del credito d’imposta concedibile nel 50% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 4 milioni di euro ad impresa. Per costo ammissibile, la Commissione Ue intende la differenza tra il prezzo medio di acquisto del GNL da parte dell’impresa nel 2022 e quello dell’anno 2021 moltiplicato per 1,5. Il credito d’imposta può essere usato solo in compensazione attraverso modello F24. La domanda dovrà essere presentata su piattaforma informatica dell’Agenzia delle Entrate, inserendo: identificazione dell’impresa, fatture di acquisto, somme spese e i veicoli.
GNL: pubblicato il Decreto con le modalità di erogazione del credito
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