Faq Covid-19 CNA

FAQ Covid-19, le risposte alle domande più frequenti

Dubbi sulla corretta applicazione di decreti e ordinanze? Consulta la sezione e resta sempre aggiornato!

Abbiamo elaborato una sezione dedicata alle domande e risposte frequenti (Faq Covid-19) con l’obiettivo di aiutare le imprese a fare luce sulle novità previste dai decreti ministeriali.

Qui le ultime novità al 14 giugno in tema di attività dei servizi di ristorazione e matrimoni o feste successive alle cerimonie.

DPCM 24 ottobre 2020

(aggiornato al DPCM del 3 novembre in Veneto – Zona Gialla e all’ordinanza regionale del 24 novembre 2020)

Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie

  1. Sono consentite le feste successive alle cerimonie (es. matrimoni)? No. Non sono più consentite le feste successive alle cerimonie. Rimangono consentite solamente le cerimonie.
  2. Quante persone possono essere sedute allo stesso tavolo? Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.
  3. Devo segnalare quanti clienti sono ammessi nel mio locale? Si. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Dunque, per il calcolo del numero massimo di clienti ammessi vanno considerate sia le persone sedute ai tavoli che quelle in piedi.
  4. A quale distanza devono essere posizionate le persone sedute allo stesso tavolo? Il Dpcm del 24 ottobre non introduce novità. Rimangono in vigore le disposizioni precedenti, dunque vige l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro.
  5. Quali restrizioni sono previste per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande? L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12.11.2020 dispone che dalle ore 15.00 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati. L’ordinanza prosegue, poi, affermando che è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui sopra.
  6. Posso continuare la consegna a domicilio? Si, resta sempre consentita la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  7. Cosa cambia per le attività che prevedono l’asporto? È consentita l’attività di ristorazione con asporto (per bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. L’attività di asporto è consentita fino alle 22.00 a prescindere dalla presenza di tavoli (cioè di servizio al tavolo) o meno.
  8. C’è la possibilità che la via in cui ho il mio locale venga chiusa? Sì. Il Sindaco, dopo aver sentito il Prefetto ed eventualmente i responsabili delle strutture sanitarie territoriali, con ordinanza può chiudere le strade o e piazze dei centri urbani. Naturalmente l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da Covid-19, pertanto la sua finalità ispiratrice dovrà risiedere nella tutela della salute pubblica. Viene consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso. La misura dovrà essere tempestivamente anticipata da parte dell’autorità comunale.
  9. In che modo potrà avvenire la chiusura? Se sarà disposta una chiusura di una strada o di un quartiere, l’ordinanza del Sindaco dovrà rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Dovrà essere studiata la sostenibilità dell’impegno attuativo e l’estensione temporale della misura. Potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone. Il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi.
  10. Sono ancora consentiti i convegni, i congressi, le sagre e le fiere? No. Ad oggi sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi. È fatta eccezione per quelli che si svolgono con modalità a distanza. Le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi sono vietati.
  11. Sono consentite le mense per lavoratori? Si. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La Regione Veneto, in attuazione del Dpcm, dichiara che per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.
  12. Quali altre eccezioni sono previste alla regola della chiusura alle 18.00? Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  13. Chi ha l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso? La Circolare del Ministero dell’Interno del 27.10.2020 rivolta ai Prefetti, che fornisce chiarimenti sul Dpcm del 24.10.2020, rivela che per “locali pubblici e aperti al pubblico” ci si riferisce agli “esercizi commerciali ed esercizi pubblici (attività imprenditoriale)”. Dunque ora l’obbligo è esteso a tutti i locali, quale che ne sia la tipologia merceologica, mentre prima era limitato ai servizi di ristorazione. Interrogata sulla questione, la Prefettura di Belluno risponde: “L’art. 1, comma 5, del Dpcm del 24.10 si riferisce a tutti i locali il cui ingresso sia aperto al pubblico. Per quanto riguarda in particolar modo gli “Uffici aperti al pubblico”, dovranno essere adottate le indicazioni contenute nelle schede tecniche allegate al citato Dpcm che, tra l’altro, promuovono l’accesso ai clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. Il cartello da esporre all’ingresso del locale dovrà indicare il numero massimo di persone che sono ammesse ad entrare dall’esterno e stazionare contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.
  14. Ho un ristorante e vorrei sapere se dopo le 18 posso far cenare i clienti di bed and breakfast o alberghi che non dispongono di un ristorante interno. L’art. 1, comma 9, lett. ee), del Dpcm del 24.10 stabilisce che resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. La norma, quindi, sembra riferirsi esclusivamente alle attività di somministrazione svolte all’interno della struttura ricettiva e non invece a quelle che vengano svolte – sebbene a servizio esclusivo degli ospiti degli hotel – in esercizi di ristorazione limitrofi. Sul punto è bene altresì considerare che la medesima norma stabilisce che continuano ad essere consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È dunque ragionevole ritenere che le attività contrassegnate dai citati codici ATECO potranno proseguire la loro attività senza limiti orari e nei confronti dei clienti sopra richiamati (così anche la Fipe – Federazione italiana pubblici esercizi).
  15. Ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie da asporto e altri esercizi di somministrazione sono aperti domenica 15 e 22 novembre? Sì, al di fuori dei centri commerciali. Nei centri commerciali sono chiusi.
  16. Gli ospiti di un albergo sito in centro storico possono fare attività motoria/passeggiata? Sì. Sono equiparati ai residenti.
  17. Le gelaterie possono servire gelati da passeggio? Sì. Bisogna, come nella prima fase delle chiusure, che la gente non si assembri davanti all’esercizio e che si allontani dal locale.
  18. Controlli. Il 10.11.2020 è stata inviata ai Prefetti la Circolare del Ministero dell’Interno per intervenire in modo efficace e tempestivo sulla prevenzione degli assembramenti, a seguito dell’elevato numero registrato sul territorio nazionale nell’ultimo fine settimana e delle preoccupanti percentuali di inosservanza dell’obbligo di utilizzo delle mascherine.

Parrucchieri e centri estetici

  1. I servizi alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.) sono aperti di domenica? Sì in quanto non si tratta di esercizi commerciali ma attività di servizio.
  2. I servizi alla persona (es. parrucchieri, lavanderia) collocati all’interno di centri commerciali sono aperti? Sì, per analogia con quanto previsto per le zone rosse.
  3. I servizi alla persona (es. parrucchieri) sono soggetti ai limiti di presenza dell’ordinanza n. 156? No. L’ordinanza si riferisce agli esercizi commerciali.

Negozi

  1. Nel calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali sono conteggiati anche gli operatori dell’esercizio? No, si conteggiano solo i clienti.
  2. I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi? No. Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire. Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni.
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