Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) ha emanato il Decreto che recepisce ed attua le modifiche introdotte dai Regolamenti (CE) 1071/2009 e (CE) 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato di trasporto su strada (in allegato la documentazione). Sinteticamente: vengono ridefiniti i criteri e le modalità di dimostrazione dei requisiti relativi alla “onorabilità”, “idoneità professionale”, “idoneità finanziaria” e di “stabilimento”e l’articolo 6 del citato Decreto, al comma 3, prevede che il “gestore” designato dall’impresa che abbia in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa a pieno carico superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate, per il solo trasporto nazionale, possa conseguire l’attestato di “capacità professionale” qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni (….omissis….) per un periodo continuativo di dieci anni precedenti al 20 agosto 2020.
Il nostro Paese ha, dunque, recepito alcune modifiche contenute nel Pacchetto mobilità UE in tema di accesso alla professione e accesso al mercato. Alcune norme sull’accesso alla professione e al mercato sono entrate in vigore il 21 febbraio 2022 (ad esempio quanto attiene al “cabotaggio”) mentre quelle relative all’accesso alla professione e al mercato per veicoli di peso non superiore a 3,5 ton impiegati nei trasporti internazionali entreranno in vigore il 21 maggio 2022.
Le novità introdotte nell’ordinamento nazionale
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
Per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al REN, l’impresa di trasporto deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori (con i primi 3 requisiti dell’accesso alla professione) e dimostrare il requisito dello stabilimento. Le norme dell’accesso al mercato non si applicano alle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate: decade l’obbligo del possesso delle 80 ton per l’ingresso sul mercato di una nuova impresa di autotrasporto, per cui è sufficiente anche un solo veicolo in disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà; usufrutto; acquisto con patto di riservato dominio; leasing; comodato; locazione senza conducente) e di qualunque classe Euro. La cessione d’azienda e del parco veicolare non rappresentano più una modalità obbligatoria per l’accesso al mercato, conseguenza della modifica del Regolamento 1055/2020, che ha eliminato la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme ulteriori nei propri ordinamenti. Il venir meno dell’obbligo dell’accesso al mercato con veicoli di classe Euro V, deriva dalla mancata previsione nel Regolamento di una specifica norma.
Requisito di stabilimento
Il requisito dello stabilimento viene dimostrato, come in passato, con le norme previste nel Decreto MIT 25 gennaio 2012. Le imprese che già esercitano l’attività dovranno aggiornare i propri dati sul requisito di stabilimento con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentarsi contestualmente all’aggiornamento annuale dell’idoneità finanziaria presso i competenti UMC, e comunque non oltre un (1) anno dall’entrata in vigore del decreto. Le imprese che intendono esercitare l’attività di autotrasportatore, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dimostrano il possesso del requisito mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli aggiornamenti a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020. Per quanto concerne il rispetto del rapporto tra veicoli/conducenti detenuti dall’impresa e l’attività di trasporto effettuata (fatturato) prevista dall’art.5, comma 1, lettera g) del Regolamento 1071/2009, vengono considerate – in una prima fase – solamente le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l’impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio. È necessaria infatti una legge per stabilire quale debba essere il criterio di proporzionalità tra veicoli/conducenti e fatturato. Per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 22 luglio 1999 n. 261.
Requisito di onorabilità
Il requisito dell’onorabilità è assolto/dimostrato se è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:
- a) dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera
b), per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;
- d) dall’impresa, in quanto applicabile.
Nelle more dell’approvazione del DDL di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché degli atti della Commissione previsti dall’articolo 6, paragrafo 2-bis, del regolamento n. 1071/2009, si applicano le disposizioni dell’art. 5 del D.Lvo n. 395/2000 per la dimostrazione del requisito dell’onorabilità.
Requisito di idoneità finanziaria
Sono rimaste immutate le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall’art.7 del regolamento n. 1071/2009 (attestazione revisore contabile; fideiussione bancaria o assicurativa; assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio).
La dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è assolta con i riferimento agli importi (art.7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento n. 1071/2009) e cioè:
- a) 9.000 EUR per il primo veicolo a motore;
- b) 5.000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 ton; e
- c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 ton.
L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 ton.
Requisito di idoneità professionale
È rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 ton, le quali devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale. In conseguenza della modifica del campo di applicazione dei citati regolamenti, le imprese che effettuano trasporto stradale di merci che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai fini dell’ottenimento della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada devono indicare, quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci. Nel caso in cui il gestore sia titolare di attestato di idoneità professionale valido soltanto per il trasporto nazionale, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni presso imprese del suddetto tipo per un periodo continuativo di dieci (10) anni precedenti il 20 agosto 2020. È previsto un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.