Cessione crediti, le comunicazioni inviate prima del 16 febbraio non hanno restrizioni

“Decreto Ucraina” in vigore, queste le misure a favore dell’autotrasporto

Un fondo di 500 mln da riempire di contenuti

Il Decreto Legge numero 21 approvato il 21 marzo 2022 (vedasi estratto del testo del Decreto a fine articolo) dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 67 dello stesso giorno ed è quindi in vigore. Il Decreto stabilisce una riduzione delle accise di benzina e gasolio fino al 21 aprile: l’accisa per il gasolio scende da 617.40 euro a 367,40 euro per mille litri, pari a 25 centesimi al litro e questo vale alla pompa o negli acquisti extra-rete, quindi per tutti i veicoli. Da “definire” la questione dei veicoli che beneficiano dell’accisa agevolata per l’autotrasporto, ossia quelli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e con motori EuroV ed EuroVI. Questi attualmente “godono” di un’accisa pari a di 403, 22 euro per mille litri che le imprese di autotrasporto recuperano ogni tre mesi. La normativa definisce questo gasolio come “commerciale usato come carburante” e il Decreto del 21 marzo “lo sospende” dal 21 marzo al 21 aprile perché le imprese che ne beneficiano usano già lo sconto destinato a chiunque. Le associazioni stanno valutando la questione. Oltre a questo “beneficio generale”, il Decreto ha un capitolo dedicato all’autotrasporto (il III/terzo) che definisce alcune altre misure. L’articolo 13 riguarda i contributi al trasporto combinato strada-rotaia (ferrobonus) e strada-mare (marebonus) per i quali aggiunge per il 2022 uno stanziamento di 19 milioni nel primo caso e di 19,5 milioni nel secondo. L’articolo 14 riguarda la “clausola di adeguamento corrispettivo”, ossia il sovrapprezzo che le imprese di autotrasporto possono applicare alle fatture sulla base della variazione del prezzo del gasolio ai contratti scritti. In questo caso si modifica l’articolo 6 della legge 286/2005 che parla delle modalità di pagamento dell’autotrasporto in conto terzi. L’adeguamento dovrà avvenire quando il prezzo del gasolio supera del 2% “il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”. Il prezzo da considerare per stabilire lo scostamento è quello medio mensile rilevato dal ministero per la Transizione Ecologica. Un altra variazione all’articolo 6 della 286/2005 riguarda i contratti verbali. In questo caso, l’adeguamento relativo all’aumento del prezzo del gasolio “si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, numero 190”. Il ministero deve pubblicare tali valori con cadenza trimestrale. L’articolo 15 del Decreto aumenta di 15 milioni il fondo per il rimborso dei pedaggi autostradali per il 2022 e di 5 milioni quello per le deduzioni forfettarie delle “spese non documentate” per l’anno d’imposta 2021: Stante il precedente e recente “aumento” di 5 milioni che, secondo i nostri calcoli” incrementava da 48 a 52 euro/giorno la “diaria”, con questi ultimi 5 milioni, la “diaria dovrebbe raggiungere la cifra di 56 euro/giorno. L’articolo 16 esenta tutte le imprese di autotrasporto terzi iscritte all’Albo dal pagamento del contributo per l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2022 e quantifica lo stanziamento in 1,4 milioni di euro. L’articolo 17 è importante ma è da riempire di “contenuti”: si stanziano 500 milioni per il 2022 per un “fondo a sostegno dell’autotrasporto”. Le modalità di erogazione dovranno essere stabilite da un Decreto interministeriale dei ministeri Mims ed Economia da emettere entro trenta giorni, “nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato”. Alla definizione di questo Decreto parteciperanno anche le associazioni dell’autotrasporto (Unatras in primis di cui Cna Fita fa parte). Unatras sottolinea comunque che bisogna definire anche qualcosa d’altro, su cui il Decreto Ucraina è in parte generico o carente.

Unatras ha scritto alla Bellanova (a seguire il testo della comunicazione: Gentile Signora Vice Ministra, con la pubblicazione del decreto legge in gazzetta ufficiale abbiamo potuto verificare con certezza quali sono le misure previste a favore delle imprese di autotrasporto merci. E’ necessario ricordare che l’intesa raggiunta alla vigilia del Consiglio dei Ministri prevedeva l’inserimento di alcune disposizioni normative che invece non abbiamo ritrovato. In particolare ci riferiamo alla norma sui tempi di pagamento e alla prescrizione che doveva essere collegata alla disposizione sui contratti non scritti, riguardante la procedura della “provvisoria esecutività”. Siamo convinti che non mancherà il suo impegno nel percorso di conversione del decreto, affinché anche questi elementi normativi mancanti trovino il loro compimento. Le diamo invece atto di aver garantito un sostegno economico importante alle imprese attraverso lo stanziamento di importanti risorse a cominciare dalla previsione di un fondo con una dotazione di 500mil a beneficio delle aziende di autotrasporto. In relazione a questo, proprio per valorizzare al massimo lo sforzo compiuto, è necessario un incontro in tempi brevissimi per concordare la definizione degli strumenti di spesa utili a rendere fruibili quanto prima queste risorse) rilevando che nel Decreto non appaiono alcuni impegni stabiliti nell’accordo firmato il 17 marzo, riferendosi in particolare “alla norma sui tempi di pagamento e alla prescrizione che doveva essere collegata alla disposizione sui contratti non scritti, riguardante la procedura della provvisoria esecutività”.

Nelle prossime ore -questo è quanto possiamo già anticipare- la Vice Ministra convocherà l’autotrasporto.

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Estratto DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 – Gazzetta Ufficiale 67 del 21 marzo 2022
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. – (Entrata in vigore: 22/03/2022). CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA – Art. 1Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante 1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: a)benzina: 478,40 euro per 1000 litri; b)olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri. 2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. 3. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. 5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l’articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all’articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento. 7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista. 9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 38.Art. 2Bonus carburante ai dipendenti 1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38.Titolo IIMISURE IN TEMA DI PREZZI DELL’ENERGIA E DEL GAS (omissis)

Capo III Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo. Art. 13Ferrobonus e marebonus 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  e dall’articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l’anno 2022. 2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  e dall’articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l’anno 2022. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.Art. 14Clausola di adeguamento corrispettivo 1. All’articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma 3, lettera d), dopo le parole “modalità di pagamento” sono inserite le seguenti: “, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”; b)dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”. 2. All’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “pubblica e aggiorna” è inserita la seguente: “trimestralmente”. Art. 15Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto 1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2022. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d’imposta 2021, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.Art. 16Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l’esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Art. 17Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto. 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. 3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38. (omissis)

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per “completezza di informazione” si cita anche quanto in GAZZETTA UFFICIALE n. 67 del 21 marzo 2022 – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 marzo 2022 – (omissis) Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti. (Entrata in vigore: 22/03/2022)

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