Coronavirus: D.L. con provvedimenti a sostegno di imprese e lavoratori in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che ha previsto misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il D.L. prevede che l’entrata in vigore del nuovo calendario dell’assistenza fiscale sia anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020. In particolare, al calendario per la trasmissione del modello 730 precompilato è stata aggiunta la nuova finestra del 30 settembre: dal 2020 i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno presentare il modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale.

Inoltre, per il solo anno 2020, è prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle CU.

Il D.L. prevede inoltre ammortizzatori sociali e agevolazioni per imprese e lavoratori delle aree interessate dall’emergenza sanitaria.

Testo del Decreto Legge 2 marzo 2020 numero 9:

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 

Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)

(GU n.53 del 2-3-2020)

Vigente al: 2-3-2020 

Capo I
SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Preso atto dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica  in

atto;

  Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  1°  marzo  2020,

recante  ulteriori  disposizioni  attuative  del   decreto-legge   23

febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori

disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da  COVID-19,

adottando misure non solo di contrasto alla diffusione  del  predetto

virus ma anche di contenimento degli effetti negativi  che  esso  sta

producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 febbraio 2020;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri

del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i

beni e le attivita’ culturali e  per  il  turismo,  per  la  pubblica

amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dell’interno, degli  affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la  famiglia,

dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  della  giustizia,

delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali  e  le

autonomie e per gli affari europei;

                              E m a n a 

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla  dichiarazione  dei

                      redditi precompilata 2020

  1. All’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,

n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:

«1° gennaio 2020».

  2. Per l’anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16,

comma 4-bis, lettera b), quarto periodo,  del  decreto  del  Ministro

delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.

  3. Per l’anno 2020, i termini del 16 marzo di cui  all’articolo  4,

commi  6-quater  e  6-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

  4. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1,

comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  è

prorogato al 5 maggio.

  5. Per l’anno 2020, la trasmissione  telematica  all’Agenzia  delle

entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese

sostenuti  dai  contribuenti  nell’anno  precedente  e   alle   spese

sanitarie rimborsate di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché’ dei dati relativi alle  spese

individuate dai decreti del Ministro dell’economia  e  delle  finanze

emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21

novembre 2014, n. 175, con scadenza al  28  febbraio,  è  effettuata

entro il termine del 31 marzo.

  6. Le disposizioni di  cui  all’articolo  4,  comma  6-sexies,  del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  si

applicano a decorrere dal 2021.

                               Art. 2

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente

                          della riscossione

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie  e  nei

confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio  2020,

avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nel  territorio  dei

comuni individuati nell’allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 1° marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalla

persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio  2020,  avevano

nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono  sospesi

i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30

aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli  agenti

della riscossione, nonché’ dagli avvisi previsti dagli articoli 29  e

30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 31  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti

oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione

entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non

si procede al rimborso  di  quanto  già  versato.  Si  applicano  le

disposizioni di  cui  all’articolo  12  del  decreto  legislativo  24

settembre 2015, n. 159.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di  cui

all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2  marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile

2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al  regio  decreto  14  aprile

1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché’  agli  atti  di

cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1,  sono  differiti

al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28  febbraio  2020  di

cui all’articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all’articolo 5,  comma

1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  nonché’

all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1,

comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

                               Art. 3

         Rimessione in termini per adempimenti e versamenti

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell’economia  e

delle  finanze  del  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti

e ai versamenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o  a

carico di professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale

che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall’allegato 1 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,

anche per conto di aziende e clienti  non  operanti  nel  territorio,

nonché’ di società di servizi e di persone in cui i  soci  residenti

nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per

cento del capitale sociale.

                               Art. 4

               Sospensione dei pagamenti delle utenze

  1. L’Autorità di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con

riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del  gas,

ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  mezzo  di

reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti

urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  temporanea,

fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  fatture  e

degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  comuni

individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri del 1° marzo 2020.

  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia,  reti

e  ambiente,  con  propri  provvedimenti,  disciplina   altresì   le

modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di  pagamento

i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del  comma  1,

individuando, ove opportuno,  anche  le  modalità  per  la  relativa

copertura nell’ambito delle  componenti  tariffarie,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.  Il  versamento  delle  somme

oggetto  di  sospensione  relative  al  pagamento   del   canone   di

abbonamento alle radioaudizioni di  cui  al  regio  decreto-legge  21

febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880,

avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  unica  rata

con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del

periodo di sospensione.

                               Art. 5

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali

    e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

  1. Nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i  termini

relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi

previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l’assicurazione

obbligatoria in scadenza nel periodo  dal  23  febbraio  2020  al  30

aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali

e assistenziali e dei premi  per  l’assicurazione  obbligatoria  già

versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e

assistenziali e dei premi per l’assicurazione  obbligatoria,  sospesi

ai sensi del presente articolo, sono effettuati a  far  data  dal  1°

maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di  cinque

rate mensili di  pari  importo,  senza  applicazione  di  sanzioni  e

interessi.

                               Art. 6

         Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

S.p.A. (Invitalia) a favore di  imprese  con  sede  o  unità  locali

ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell’allegato  1  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,

possono beneficiare della sospensione di dodici  mesi  del  pagamento

delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020  e  di  un

corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I

suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia  stata  già

adottata da Invitalia la risoluzione del contratto  di  finanziamento

agevolato in ragione della morosità nella restituzione  delle  rate,

purché’ il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo  ovvero

non siano incardinati  contenziosi  per  il  recupero  dello  stesso.

Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di

Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e

interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate

semestrali posticipate.

  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  alle  rate  di

pagamento con scadenza non successiva al 31  dicembre  2020  relative

alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

  3. Agli oneri in  termini  di  fabbisogno  derivanti  dal  presente

articolo si provvede ai sensi dell’articolo 36.

                               Art. 7

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle  camere  di

                              commercio

  1. Nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:

    a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al

diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,

n. 580;

    b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle  sanzioni

amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

      1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

      2) le denunce di cui all’articolo 9 del decreto del  Presidente

della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

      3) il modello unico di dichiarazione previsto  dalla  legge  25

gennaio 1994, n. 70;

      4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura

ed il pagamento della relativa tariffa.

  2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma  1,  sono  effettuati  in

un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di

sospensione.

  3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di  assicurazione  di

cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,

residenti o aventi sede legale  nel  territorio  dei  comuni  di  cui

all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

del 1° marzo 2020, è disposta la temporanea sospensione del  termine

per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso  tra

il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

  4. I versamenti  dei  premi  o  delle  rate  di  premi  oggetto  di

sospensione  ai  sensi  del  comma  3  sono  effettuati  in  un’unica

soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di

sospensione, ovvero mediante  rateizzazione,  comunque  entro  l’anno

2020, secondo le modalità  previste  dal  contratto  o  diversamente

concordate. Le imprese assicurano  la  copertura  dei  rischi  ed  il

pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo  di

sospensione anche in assenza del  pagamento  del  premio  durante  il

medesimo periodo di sospensione, fatto salvo  il  conguaglio  con  il

premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che

ha diritto alla prestazione assicurativa  coincide  con  il  soggetto

tenuto al pagamento del premio.

  5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi  contratti

stipulati durante il  periodo  di  sospensione  e  il  pagamento  dei

relativi premi, nonché’ i premi unici  ricorrenti  per  i  quali  non

sussiste l’obbligo di versamento.

  6. Le disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e  5  si  applicano  ai

contratti stipulati con  le  imprese  di  assicurazione  aventi  sede

legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie

di imprese di assicurazione aventi sede legale  in  Stati  terzi  per

l’attività svolta nel territorio della Repubblica, alle  imprese  di

altri Stati dell’Unione Europea  che  operano  nel  territorio  della

Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione  di

servizi.

                               Art. 8

Sospensione di  versamenti,  ritenute,  contributi  e  premi  per  il

                    settore turistico-alberghiero

  1. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e

turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede

legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono  sospesi,

dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  30

aprile 2020:

    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di

cui agli articoli 23, 24  e  29  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano

in qualità di sostituti d’imposta;

    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei

contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per

l’assicurazione obbligatoria.

  2.  I  versamenti  di  cui  al  comma  1  sono  effettuati,   senza

applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il

31 maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  delle  ritenute,  dei

contributi  previdenziali  nonché’  assistenziali  e  dei  premi  per

l’assicurazione obbligatoria già versati.

  3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e

turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede

legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,

restano ferme le disposizioni di cui all’articolo  1,  comma  3,  del

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio  2020,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

                               Art. 9

Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica

                              sicurezza

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione  del  personale

della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

    a) i termini per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi

relativi al rilascio delle autorizzazioni,  comunque  denominate,  di

competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e

locali di  pubblica  sicurezza  in  materia  di  armi,  munizioni  ed

esplosivi,  esercizi  di  giochi  e  scommesse,  agenzie  di  affari,

fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di  vigilanza

e investigazione privata,  soggiorno  degli  stranieri,  nonché’  dei

procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri  o

negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi  di  controllo  nei

luoghi di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento  o  negli  impianti

sportivi;

    b) i termini  per  la  presentazione  della  richiesta  di  primo

rilascio  e  del  rinnovo  del  permesso   di   soggiorno   previsti,

rispettivamente,  in  otto  giorni  lavorativi  dall’ingresso   dello

straniero nel territorio dello Stato  e  in  almeno  sessanta  giorni

prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla  scadenza,

ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, e dell’articolo 13,  comma  2,

lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

                               Art. 10

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e  rinvio  delle

                         udienze processuali

  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d’ufficio

a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili

pendenti presso gli uffici giudiziari dei  circondari  dei  Tribunali

cui appartengono i comuni  di  cui  all’allegato  1  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  ad  eccezione

delle  udienze  nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per   i

minorenni,  nelle  cause  relative  ad  alimenti,  nei   procedimenti

cautelari,  nei  procedimenti  per  l’adozione  di  provvedimenti  in

materia  di  amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione,   di

inabilitazione,  nei  procedimenti  di  convalida   del   trattamento

sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l’adozione di ordini  di

protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di  convalida

dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi

terzi e dell’Unione europea, in quelli di cui  all’articolo  283  del

codice di procedura civile e in  genere  nelle  cause  rispetto  alle

quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio

alle parti. In quest’ultimo caso,  la  dichiarazione  di  urgenza  è

fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione

o al ricorso, con decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  già

iniziate, con provvedimento del giudice istruttore  o  del  collegio,

egualmente non impugnabile.

  2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:

    a) nei procedimenti di cui al comma 1  e  con  le  eccezioni  ivi

previste sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi  atto

processuale,  comunicazione  e  notificazione  che   chiunque   debba

svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui  all’allegato

1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

    b) in tutti i procedimenti civili, con le  eccezioni  di  cui  al

comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi  atto

processuale,  comunicazione  e  notificazione  che   chiunque   debba

svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

  3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto, in tutti i procedimenti  civili  sono  rinviate

d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei  processi

in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno

sede nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

  4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la  propria

attivita’  lavorativa,  produttiva  o  funzione  nei  comuni  di  cui

all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

1°  marzo  2020,  il  decorso  dei  termini   perentori,   legali   e

convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e

decadenze da qualsiasi diritto,  azione  ed  eccezione,  nonché’  dei

termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal  22  febbraio

2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende  a  decorrere  dalla  fine  del

periodo di sospensione. Ove la decorrenza del  termine  abbia  inizio

durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine  del

medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e  nei

riguardi dei  medesimi  soggetti,  i  termini  relativi  ai  processi

esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché’  i

termini di notificazione dei  processi  verbali,  di  esecuzione  del

pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva  e

per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di

scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal  22  febbraio

2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a  cambiali

e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono

sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei

debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva

la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

  6. Nei procedimenti civili e  penali  pendenti  presso  gli  uffici

giudiziari che hanno sede nei  distretti  di  Corte  di  appello  cui

appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  il  mancato  rispetto  di

termini processuali perentori  scaduti  in  epoca  successiva  al  22

febbraio 2020 e fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto si  presume  dovuto,  salvo  prova  contraria,  a  causa  non

imputabile alla parte incorsa in decadenze.

  7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva al  31

marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti  negli  uffici

giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni  di

cui all’allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 1° marzo 2020.

  8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

    a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici  giudiziari

che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui  appartengono  i

comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il  compimento

di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che  chiunque  debba

svolgere nei medesimi distretti;

    b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini  per  il

compimento di  qualsiasi  atto,  comunicazione  e  notificazione  che

chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1  al  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

  9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla  data  del

22 febbraio 2020, una  delle  parti  o  uno  dei  loro  difensori  è

residente nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  i  termini  previsti  dal

codice di procedura penale a pena  di  inammissibilità  o  decadenza

sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del  31

marzo 2020.

  10. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando

una delle parti o uno dei loro  difensori  non  presente  all’udienza

risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui

all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

1° marzo 2020, il giudice dispone d’ufficio il rinvio dell’udienza in

data successiva al 31 marzo 2020.

  11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non  si  applicano

all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo,  nei  procedimenti

nei confronti di persone detenute, internate o in stato  di  custodia

cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei

processi a carico di imputati minorenni.

  12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice  di

procedura penale, a decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto sino alla data  del  31  marzo

2020 la partecipazione alle udienze relative ai  procedimenti  per  i

quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di  cui  ai

commi  7,  8,  9  e  10  è  assicurata,  ove   possibile,   mediante

videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e  regolati

con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e

automatizzati   del   Ministero   della   giustizia,   applicate   le

disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e,  in  quanto  compatibili,  5

dell’articolo 146-bis dell’allegato di cui al decreto legislativo  28

luglio 1989, n. 271.

  13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in  cui

il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi

dei commi 7, 8, 9 e 10.

  14.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per

minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano  i  comuni  di  cui

all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata

in vigore del presente decreto sino alla data del  31  marzo  2020  i

colloqui con i congiunti o con altre  persone  cui  hanno  diritto  i

condannati, gli internati e gli imputati a norma  degli  articoli  18

della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo

2 ottobre 2018,  n.  121,  sono  svolti  a  distanza,  mediante,  ove

possibile,   apparecchiature   e   collegamenti   di   cui    dispone

l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza

telefonica, che  può  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui

all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della

Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1,  del  predetto

decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli  istituti  penitenziari  e

negli istituti penali per minorenni ubicati  in  regioni  diverse  da

quelle  indicate  nel  primo  periodo,  si  applicano   le   medesime

disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti  o  che

esercitano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o funzione nei

comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri 1° marzo 2020.

  15. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto e  fino  al  31  marzo  2020,  presso  le

sezioni giurisdizionali della Corte  dei  conti,  nonché’  presso  le

relative procure, sono rinviate  d’ufficio  le  udienze  relative  ai

processi,  e  sono  sospese   le   connesse   attivita’   istruttorie

preprocessuali,  concernenti  persone  fisiche  o  giuridiche  aventi

residenza o sede legale nei comuni di cui all’allegato 1  al  decreto

del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   1°   marzo   2020.

Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di  entrata

in vigore del presente decreto e fino al 31  marzo  2020,  presso  le

sezioni di controllo della Corte dei conti, sono  rinviate  d’ufficio

le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per  i  procuratori  dei

soggetti di cui al presente comma, il cui mandato  risulti  conferito

anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo  alla  residenza  e

alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici  della  Corte

dei conti, con riferimento ai processi e alle  attivita’  di  cui  al

presente comma, tutti i termini in corso alla data  del  22  febbraio

2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e  riprendono

a decorrere dal 1° aprile 2020.

  16. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24  marzo

2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d’ufficio a norma del presente

articolo,  non  si  tiene  conto  del  periodo  compreso  dal  giorno

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  la

data del 31 marzo 2020.

  17. Nei procedimenti pendenti presso  gli  organi  della  giustizia

amministrativa:

    a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla  data  di

entrata in vigore del presente  decreto  sino  al  31  marzo  2020  i

termini  per   il   compimento   di   qualsiasi   atto   processuale,

comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei  comuni

di cui all’allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 1° marzo 2020;

    b) a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto sono rinviate d’ufficio a data successiva

al 31 marzo 2020 le  udienze  dei  processi  in  cui  risulta  che  i

difensori  costituiti  in  giudizio  ovvero   le   parti   costituite

personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei  comuni  di

cui all’allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 1° marzo 2020;

    c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini  se

è provato o appare verosimile che il  mancato  rispetto  di  termini

perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla

data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza  delle

misure adottate in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza

epidemiologica.

  18.  In  caso  di  aggiornamento  dell’elenco  dei  comuni  di  cui

all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

1° marzo 2020, ovvero  di  individuazione  di  ulteriori  comuni  con

diverso provvedimento,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si

applicano con riferimento ai medesimi comuni  dal  giorno  successivo

alla   pubblicazione   sulla   Gazzetta   Ufficiale   del    relativo

provvedimento.

                               Art. 11

Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14  e  15

           del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

  1. L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15

del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal

15 febbraio 2021.

                               Art. 12

                 Proroga validità tessera sanitaria

  1. La validità delle tessere sanitarie  di  cui  all’articolo  50,

comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché’  di  cui

all’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30  giugno

2020, anche per la  componente  della  Carta  Nazionale  dei  Servizi

(TS-CNS). La proroga non  è  efficace  per  la  tessera  europea  di

assicurazione malattia riportata sul retro della  tessera  sanitaria.

Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le  quali  sia

stata effettuata richiesta di duplicato, al fine  di  far  fronte  ad

eventuali difficoltà per la  consegna  all’assistito,  il  Ministero

dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una

copia provvisoria presso la  ASL  di  assistenza  ovvero  tramite  le

funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate  d’intesa  con

il Ministero della salute, sentito il Garante  della  protezione  dei

dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di  cui  alla

componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Capo II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

                               Art. 13

Norme speciali in materia di trattamento  ordinario  di  integrazione

                    salariale e assegno ordinario

  1. I datori di lavoro che presentano  domanda  di  concessione  del

trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di   accesso

all’assegno ordinario, per  sospensione  o  riduzione  dell’attività

lavorativa,  per  unità  produttive  site  nei  comuni   individuati

nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

del 1° marzo 2020, in conseguenza  dell’emergenza  epidemiologica  di

cui   al   medesimo   decreto,   sono   dispensati    dall’osservanza

dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.  148  e

dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma  2,  e

30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché’, per l’assegno

ordinario,  dall’obbligo  di  accordo,  ove  previsto.  Le   medesime

condizioni si applicano alle domande presentate da datori  di  lavoro

per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo,

in  riferimento  ai  lavoratori  già  residenti  o  domiciliati  nei

predetti comuni e impossibilitati a  prestare  la  propria  attivita’

lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la

fine del quarto mese successivo a quello in cui ha  avuto  inizio  il

periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa,  che

in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

  2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e

assegno  ordinario  di  cui  al  comma  1,  esclusivamente   per   il

riconoscimento dei medesimi,  non  sono  conteggiati  ai  fini  delle

durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e  dei  limiti  previsti

dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma  1,  e  39  del  decreto

legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono

riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni  di  euro

per l’anno 2020.

  4. L’assegno ordinario di cui al  comma  1  è  concesso  anche  ai

lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti  al  Fondo  di

integrazione salariale  (FIS)  che  occupano  mediamente  piu’  di  5

dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale

di cui  all’articolo  29,  comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente  comma

è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari  a  4,4  milioni  di

euro per l’anno 2020.

  5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo

devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la

prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

  6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al

monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4.  Qualora  dal

predetto monitoraggio emerga che è  stato  raggiunto  anche  in  via

prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende  in  considerazione

ulteriori domande.

  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle

risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2.

                               Art. 14

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si

          trovano già in Cassa integrazione straordinaria

  1. Le aziende site nei comuni individuati  nell’allegato  n.  1  al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°  marzo  2020

che alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  23  febbraio

2020, n. 6, anno in corso un trattamento di  integrazione  salariale

straordinario, previa adozione da parte del Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali di un decreto di interruzione  degli  effetti

del predetto trattamento, possono presentare domanda  di  concessione

del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale   ai   sensi

dell’articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a  0,9

milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo  in  ogni  caso  non

superiore a tre mesi. La concessione  del  trattamento  ordinario  di

integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli  effetti

della   concessione   della    cassa    integrazione    straordinaria

precedentemente autorizzata.

  2. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui  al

comma 1. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  è  stato

raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l’INPS  non

prende in considerazione ulteriori domande.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si  provvede  a  valere  sulle

risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2.

                               Art. 15

                    Cassa integrazione in deroga

  1.  I  datori  di  lavoro  del  settore  privato,  compreso  quello

agricolo,  con  unita’  produttive  site   nei   comuni   individuati

nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

del 1° marzo 2020, nonche’ i datori di  lavoro  che  non  hanno  sede

legale  o  unita’  produttiva  od  operativa  nei  comuni   suddetti,

limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei

predetti comuni, per i  quali  non  trovino  applicazione  le  tutele

previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  sospensione  o

riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono

presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per  la

durata della sospensione del rapporto di lavoro  e  comunque  per  un

periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data  del  23  febbraio

2020. Per i lavoratori e’ assicurata la contribuzione figurativa e  i

relativi oneri accessori.

  2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro

domestico.

  3. Il trattamento di cui al presente articolo e’  riconosciuto  nel

limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020  e

limitatamente ai dipendenti  in  forza  alla  medesima  data  del  23

febbraio 2020.

  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con

decreto  delle  regioni  interessate,  da  trasmettere  all’INPS   in

modalita’  telematica  entro  quarantotto   ore   dall’adozione.   La

ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo  periodo

del presente comma tra le regioni interessate, ai fini  del  rispetto

del  limite  di  spesa  medesimo,   e’   disciplinata   con   decreto

direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Le

regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la  lista  dei

beneficiari all’INPS,  che  provvede  all’erogazione  delle  predette

prestazioni.  Le  domande  sono  presentate  alla  regione,  che   le

istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,

fornendo i risultati di tale attivita’  al  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali  e  alle  regioni  interessate.  Qualora  dal

predetto monitoraggio emerga che e’  stato  raggiunto  anche  in  via

prospettica il limite di spesa,  le  regioni  non  potranno  emettere

altri provvedimenti concessori.

  5.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  puo’  essere   concesso

esclusivamente  con  la  modalita’   di   pagamento   diretto   della

prestazione da parte  dell’INPS,  applicando  la  disciplina  di  cui

all’articolo 44, comma 6-ter, del  decreto  legislativo  n.  148  del

2015.

  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si  provvede  a  valere  sulle

risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2.

                               Art. 16

                   Indennita’ lavoratori autonomi

  1. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei

lavoratori autonomi o  professionisti  ivi  compresi  i  titolari  di

attivita’   di   impresa,   iscritti    all’assicurazione    generale

obbligatoria e alle forme esclusive  e  sostitutive  della  medesima,

nonche’ alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto  1995,  n.  335  e  che  svolgono  la  loro  attivita’

lavorativa alla data del 23  febbraio  2020  nei  comuni  individuati

nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla  medesima

data e’ riconosciuta, ai sensi del  comma  2,  un’indennita’  mensile

pari  a  500  euro  per  un  massimo  di  tre  mesi   e   parametrata

all’effettivo periodo di sospensione dell’attivita’. L’indennita’  di

cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,

n. 917.

  2. Il trattamento di cui  al  presente  articolo  e’  concesso  con

decreto  della  regione  interessata,  da  trasmettere  all’INPS   in

modalita’ telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel  limite

di spesa complessivo di 5,8 milioni  di  euro  per  l’anno  2020.  La

ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo  periodo

del presente comma tra le regioni interessate, ai fini  del  rispetto

del  limite  di  spesa  medesimo,   e’   disciplinata   con   decreto

direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Le

regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la  lista  dei

beneficiari all’INPS,  che  provvede  all’erogazione  delle  predette

prestazioni.  Le  domande  sono  presentate  alla  regione,  che   le

istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,

fornendo i risultati di tale attivita’  al  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali  e  alle  regioni  interessate.  Qualora  dal

predetto monitoraggio emerga che e’  stato  raggiunto  anche  in  via

prospettica il limite di spesa,  le  regioni  non  potranno  emettere

altri provvedimenti concessori.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si  provvede  a  valere  sulle

risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2.

                               Art. 17

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

  1. Al di  fuori  dei  casi  di  cui  all’articolo  15,  le  regioni

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna  con  riferimento  ai  datori  di

lavoro del settore privato,  compreso  quello  agricolo,  con  unita’

produttive ivi situate, nonche’ ai datori di  lavoro  che  non  hanno

sede legale o  unita’  produttiva  od  operativa  in  dette  regioni,

limitatamente ai lavoratori in forza residenti  o  domiciliati  nelle

predette regioni, per i quali  non  trovino  applicazione  le  tutele

previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  sospensione  o

riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono

riconoscere, limitatamente  ai  casi  di  accertato  pregiudizio,  in

conseguenza delle  ordinanze  emanate  dal  Ministero  della  salute,

d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il

decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6  e  previo  accordo  con   le

organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu’   rappresentative,

trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la  durata

della sospensione del rapporto di lavoro e comunque  per  un  periodo

massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari

a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40  milioni  di  euro

per la regione  Veneto  e  a  25  milioni  di  euro  per  la  regione

Emilia-Romagna. Per  i  lavoratori  e’  assicurata  la  contribuzione

figurativa e i relativi oneri accessori. La  prestazione  di  cui  al

presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per

le ore di riduzione o sospensione delle  attivita’,  nei  limiti  ivi

previsti, non puo’ essere equiparata a lavoro  ai  fini  del  calcolo

delle prestazioni di disoccupazione agricola.

  2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro

domestico.

  3. Il trattamento di cui al presente articolo e’  riconosciuto  nel

limite massimo di un mese a  valere  sulle  risorse,  assegnate  alle

regioni di cui comma 1 e non  utilizzate,  di  cui  all’articolo  44,

comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche

in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel

predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020  e  limitatamente

ai dipendenti in forza alla medesima data.

  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con

decreto  delle  regioni  interessate,  da  trasmettere  all’INPS   in

modalita’ telematica entro  quarantotto  ore  dall’adozione,  la  cui

efficacia e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto  dei

limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al  decreto

di concessione,  inviano  la  lista  dei  beneficiari  all’INPS,  che

provvede all’erogazione delle predette prestazioni,  previa  verifica

del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al

comma 1. Le domande sono presentate alla regione,  che  le  istruisce

secondo l’ordine cronologico di presentazione  delle  stesse.  L’INPS

provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i

risultati di tale attivita’ al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio

emerga che e’ stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di

spesa,  le  regioni  non  potranno  in  ogni  caso   emettere   altri

provvedimenti concessori.

  5.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  puo’  essere   concesso

esclusivamente  con  la  modalita’   di   pagamento   diretto   della

prestazione da parte  dell’INPS,  applicando  la  disciplina  di  cui

all’articolo 44, comma 6-ter, del  decreto  legislativo  n.  148  del

2015.

                               Art. 18

Misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei

dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  organismi  di

                          diritto pubblico

  1. Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile  di  cui

alla legge  22  maggio  2017,  n.  81,  quale  ulteriore  misura  per

contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza  epidemiologica,  i

quantitativi  massimi  delle  vigenti  convenzioni-quadro  di  Consip

S.p.A. per la fornitura  di  personal  computer  portatili  e  tablet

possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore  iniziale

delle   convenzioni,   fatta   salva   la   facolta’    di    recesso

dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi

entro quindici giorni dalla comunicazione  della  modifica  da  parte

della stazione appaltante.

  2. Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del comma  1  o

nel caso in cui l’incremento dei quantitativi di cui al comma  1  non

sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  pubbliche

amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ degli organismi di diritto

pubblico di cui all’articolo 3, comma  1,  lettera  d),  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  Consip  S.p.A.,  nell’ambito  del

Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica

amministrazione, e’ autorizzata sino al 30 settembre 2020,  ai  sensi

dell’articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50:

    a)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa

pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di

convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori

economici che hanno  presentato  un’offerta  valida  nella  procedura

indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione

per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse

condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

    b)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa

pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di

convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e

servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da

consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli

operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema

dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, comma 14 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2  le

offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico

di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

e la raccolta delle relative informazioni puo’ avvenire con modalita’

completamente automatizzate.

  4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono

ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo  1,  comma

2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  nonche’  gli

organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera

d),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa

attestazione della necessita’ ed urgenza  di  acquisire  le  relative

dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di  cui

al comma 1 per il proprio personale.

  5. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  le

parole “per la sperimentazione” sono soppresse.

                               Art. 19

            Misure urgenti in materia di pubblico impiego

  1.  Il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con

sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con

sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, dovuta  al  COVID-19,  e’  equiparato  al  periodo  di  ricovero

ospedaliero.

  2. All’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, al primo periodo, dopo le parole  “di  qualunque  durata,”  sono

aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi  al  ricovero

ospedaliero  in  strutture  del  servizio  sanitario  nazionale   per

l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di

assistenza (LEA),».

  3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi  di  assenza  dal

servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  imposti  dai

provvedimenti  di  contenimento  del   fenomeno   epidemiologico   da

COVID-19,  adottati  ai  sensi  dell’articolo   3,   comma   1,   del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato

a tutti gli  effetti  di  legge.  L’Amministrazione  non  corrisponde

l’indennita’ sostitutiva di mensa, ove prevista.

  4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli  accertamenti  diagnostici

funzionali all’applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono

i competenti servizi sanitari.

  5. Agli oneri  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto

derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell’articolo 36.

                               Art. 20

Presa di servizio di collaboratori scolastici nei  territori  colpiti

                           dall’emergenza

  1.  I  soggetti  vincitori  della  procedura   selettiva   di   cui

all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,

che non possono prendere servizio il 1°  marzo  2020  a  causa  della

chiusura per ragioni di sanita’ pubblica dell’istituzione  scolastica

o educativa di titolarita’, sottoscrivono il contratto  di  lavoro  e

prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente,  presso  gli

ambiti territoriali degli  uffici  scolastici  regionali,  in  attesa

dell’assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

                               Art. 21

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,  delle

       Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze

di polizia, alle Forze armate e al Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco impiegati  per  le  esigenze  connesse  al  contenimento  della

diffusione del COVID-19 o in altri servizi  d’istituto,  comprese  le

attivita’ formative e addestrative, le misure precauzionali  volte  a

tutelare  la  salute  del  predetto  personale  sono   definite   dai

competenti  servizi  sanitari,  istituiti  ai  sensi  del   combinato

dell’articolo 6, primo comma, lettera z), e dell’articolo  14,  terzo

comma, lettera q) della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  nonche’

dell’articolo 181 del decreto legislativo,  15  marzo  2010,  n.  66,

secondo  procedure  uniformi,  stabilite  con  apposite  linee  guida

adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale

dipende.

  2. Le linee guida di cui al comma  1  sono  applicate  altresi’  al

personale dell’Amministrazione civile dell’interno che  opera  presso

le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della  protezione

internazionale.

                               Art. 22

Misure per la funzionalita’  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze

armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture –

                               U.t.G.

  1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle  Forze  di  polizia  e

delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla

data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti   connessi   al

contenimento della diffusione del COVID-19, e’ autorizzata  la  spesa

complessiva di euro 4.111.000 per l’anno 2020 per il pagamento  delle

prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  degli  oneri  di  cui   ai

successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo  periodo  il

contingente di personale delle Forze Armate di  cui  all’articolo  1,

comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e’ integrato  di  253

unita’ per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

Al personale di cui al secondo periodo si applicano  le  disposizioni

di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio

2008, n. 92, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio

2008, n. 125.

  2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al  comma  1,  e’

autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l’anno 2020, per

il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro  straordinario  del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  3. Al fine di  assicurare,  per  un  periodo  di  trenta  giorni  a

decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo

svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in

relazione all’emergenza sanitaria in atto, e’  autorizzata  la  spesa

complessiva di euro 133.000 per l’anno 2020, per il  pagamento  delle

prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale

dell’amministrazione  civile  dell’interno  in  servizio  presso   le

stesse.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro

per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 36.

                               Art. 23

        Misure urgenti per personale medico e infermieristico

  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli

essenziali di assistenza nelle regioni e nelle  province  di  cui  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai  sensi

dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,

vigente alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in

deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le

medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla

legislazione vigente con specifico  riferimento  agli  oneri  per  il

personale    del    servizio    sanitario    nazionale,    verificata

l’impossibilita’ di  utilizzare  personale  gia’  in  servizio  e  di

assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in  graduatorie

in vigore, possono conferire incarichi di  lavoro  autonomo  anche  a

personale  medico  e  a  personale  infermieristico,   collocato   in

quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il

termine dello stato di emergenza.

                               Art. 24

Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita’ di assistenza

                             e soccorso

  1. Allo scopo di fronteggiare i contesti  emergenziali  di  cui  al

presente decreto  ed  in  atto,  anche  tenuto  conto  dei  nuovi  ed

ulteriori compiti del  Dipartimento  della  protezione  civile  della

Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la  dotazione  organica  del

ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale  dirigenziale  di

prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all’articolo

9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e’  incrementata

nella misura di un posto di prima fascia e di  un  posto  di  seconda

fascia.

  2.  Al  secondo  periodo  del  comma  2-bis  dell’articolo  19  del

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo  di  due

volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  3. Il trattamento economico fondamentale  del  personale  posto  in

posizione di comando o  fuori  ruolo  presso  il  Dipartimento  della

protezione civile nell’ambito del  contingente  di  cui  all’articolo

9-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,

rimane comunque a carico delle amministrazioni  di  appartenenza  del

medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia,

anche delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l’anno

2020 e pari a euro 386.000  annui  a  decorrere  dall’anno  2021,  si

provvede ai sensi dell’articolo 36.

Capo III
ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

                               Art. 25

                         Fondo garanzia PMI

  1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto, in favore delle piccole e  medie  imprese,  ivi

comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita’  locali

ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell’allegato  1  al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,

la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100,  lettera  a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ concessa, a titolo  gratuito

e con priorita’  sugli  altri  interventi,  per  un  importo  massimo

garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per  gli  interventi

di garanzia diretta la  percentuale  massima  di  copertura  e’  pari

all’80  per  cento   dell’ammontare   di   ciascuna   operazione   di

finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione  la  percentuale

massima di copertura e’ pari al 90 per cento  dell’importo  garantito

dal Confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le

garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di

copertura dell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma

si applicano nel rispetto della  normativa  europea  e  nazionale  in

materia di aiuti di Stato.

  2. L’intervento di cui al comma 1 puo’ essere esteso,  con  decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro

dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e  nei  limiti

delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate

in aree diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione

dell’impatto  economico   eccezionale   subito   in   ragione   della

collocazione  geografica  limitrofa  alle   medesime   aree,   ovvero

dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo

in aree particolari.

  3. Per le finalita’  di  cui  al  presente  articolo  al  Fondo  di

garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3,  si  provvede  ai  sensi

dell’articolo 36.

                               Art. 26

Estensione del fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della

                             prima casa

  1. All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione  dal

lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per  un  periodo  di  almeno

trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei  provvedimenti  di

autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.».

                               Art. 27

                            Fondo SIMEST

  1. Le disponibilita’ del fondo  rotativo  di  cui  all’articolo  2,

primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono

incrementate di 350 milioni di euro per l’anno 2020.

  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  si  provvede  ai  sensi

dell’articolo 36.

                               Art. 28

          Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile,

ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della  prestazione  dovuta  in

relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo,

nelle acque interne o terrestre stipulati:

    a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e’  stata  disposta  la

quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare

fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorita’  sanitaria

competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi

dell’articolo 3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  con

riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo  periodo

di quarantena o permanenza domiciliare;

    b) dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un

provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal

contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del

Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge  23

febbraio 2020, n. 6,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da

eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

    c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali

e’  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte

dell’autorita’ sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le

strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da

eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

    d) dai soggetti che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con

partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   come

individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo

di efficacia dei predetti decreti;

    e)  dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a

concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni

o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione

in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico,

sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al

pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita’ competenti in

attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di

trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti

provvedimenti;

    f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio,  acquistati  in

Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o

vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione  della  situazione

emergenziale epidemiologica da COVID-19.

  2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il  ricorrere

di una delle situazioni di cui  al  medesimo  comma  1  allegando  il

titolo di  viaggio  e,  nell’ipotesi  di  cui  alla  lettera  e),  la

documentazione attestante la programmata partecipazione ad una  delle

manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella  medesima  lettera

e). Tale comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni decorrenti:

    a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma  1,  lettere

da a) a d);

    b) dall’annullamento, sospensione o  rinvio  del  corso  o  della

procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell’iniziativa   o

dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

    c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi  di  cui  al

comma 1, lettera f).

  3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al

comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il  titolo

di viaggio ovvero all’emissione di un  voucher  di  pari  importo  da

utilizzare entro un anno dall’emissione.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche

nei casi in cui il titolo di viaggio  sia  stato  acquistato  per  il

tramite di un’agenzia di viaggio.

  5. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  esercitare,  ai  sensi

dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.  79,  il

diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da  eseguirsi

nei periodi di ricovero, di quarantena con  sorveglianza  attiva,  di

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  ovvero  di

durata  dell’emergenza  epidemiologica   da   COVID-19   nelle   aree

interessate dal contagio come individuate dai  decreti  adottati  dal

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell’articolo  3  del

decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6.  In   caso   di   recesso,

l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto  sostitutivo

di qualita’ equivalente o superiore, puo’ procedere al  rimborso  nei

termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato  decreto

legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo’ emettere  un  voucher,

da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al

rimborso spettante.

  6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2,

lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  il  rimborso

puo’ essere effettuato anche mediante l’emissione di  un  voucher  di

pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

  7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede  al  rimborso

del  corrispettivo  versato  per  il  titolo  di  viaggio  in  favore

dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo

da utilizzare entro un anno dall’emissione.

  8. Le disposizioni di cui al presente  articolo  costituiscono,  ai

sensi dell’articolo 17 della legge del  31  maggio  1995,  n.  218  e

dell’articolo 9 del  regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,  norme  di  applicazione

necessaria.

  9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione  disposta

dal 23 febbraio al 15 marzo  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2  del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti

attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4,  del

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto  di

recesso del viaggiatore prima dell’inizio del  pacchetto  di  viaggio

nonche’ l’articolo 1463 del codice civile. Il  rimborso  puo’  essere

effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di  pari  importo

da utilizzare entro un anno dall’emissione.

                               Art. 29

Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in  medicina

                     generale triennio 2019-2022

  1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo  100  del  regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all’articolo 5, comma 2, del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.

233, e all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute

7 marzo 2006 e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2006,  sono  ammessi  con  riserva  a

frequentare il corso di formazione specifica  in  medicina  generale,

relativo al triennio  2019-2022,  anche  i  laureati  in  medicina  e

chirurgia, collocatisi utilmente  in  graduatoria,  che  non  possono

sostenere l’esame di Stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della

professione di medico-chirurgo  a  seguito  di  quanto  disposto  con

ordinanza del Ministro dell’universita’ e della ricerca  in  data  24

febbraio  2020  a  seguito  delle  misure  urgenti  in   materia   di

contenimento e gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19

adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

  2. L’abilitazione all’esercizio professionale di cui  al  comma  1,

dovra’ in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti  entro  e

non oltre la prima sessione utile  di  esami  di  Stato  fissata  dal

Ministro dell’universita’ e  della  ricerca.  Fino  al  conseguimento

della predetta abilitazione all’esercizio professionale,  i  suddetti

corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui  all’articolo  19,

comma 11, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  ne’  partecipare

all’assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell’articolo

9 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

                               Art. 30

                        Carta della famiglia

  1. Per l’anno 2020, nelle regioni nel cui territorio e’  ricompreso

quello  dei  comuni  nei  quali  ricorrono  i  presupposti   di   cui

all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la

carta della famiglia, di cui all’articolo 1, comma 391,  della  legge

28 dicembre 2015, n. 208, e’ destinata alle famiglie  con  almeno  un

figlio a carico.

  2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari  a

500.000 euro per l’anno 2020 si provvede a valere sul  Fondo  per  le

politiche della  famiglia  di  cui  all’articolo  19,  comma  1,  del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

                               Art. 31

  Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta’ sociale

  1. All’articolo  16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo la lettera d), e’ inserita la seguente:

      «d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per  l’abbigliamento

e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per  l’edilizia  e

degli  elettrodomestici,  nonche’  dei  personal  computer,   tablet,

e-reader e altri dispositivi per la lettura in  formato  elettronico,

non piu’ commercializzati o non idonei alla  commercializzazione  per

imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano

l’idoneita’ all’utilizzo o per altri motivi similari;»;

    b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

      «3-bis) Il donatore o l’ente donatario  possono  incaricare  un

terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la  responsabilita’

del donatore o dell’ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere

b) e c) di cui al comma 3.».

                               Art. 32

          Conservazione validita’ anno scolastico 2019-2020

  1.  Qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale

d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a

seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno  scolastico

2019-2020 conserva  comunque  validita’  anche  in  deroga  a  quanto

stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i  termini  previsti

per la validita’ dei periodi di formazione e di prova  del  personale

delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento

dell’anzianita’ di servizio.

                               Art. 33

                   Misure per il settore agricolo

  1. Al fine di assicurare la ripresa  economica  e  produttiva  alle

imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,

che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi  mutui  a

tasso zero, della durata non superiore a quindici  anni,  finalizzati

alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al

31 gennaio 2020.

  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito nello stato  di

previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni  di  euro

per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il  Ministero  e’

autorizzato all’apertura di apposita contabilita’ speciale.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle

politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le

modalita’ di concessione dei mutui.

  4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata  nelle  relazioni

tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  aprile   2019,   la

subordinazione   di   acquisto   di   prodotti    agroalimentari    a

certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne’ indicate  in

accordi di fornitura per la consegna dei prodotti  su  base  regolare

antecedenti agli accordi stessi.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione

del consumatore finale, che contravviene  agli  obblighi  di  cui  al

comma 4, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro

15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione  e’  determinata

facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha

rispettato i divieti di cui al comma 4. L’Ispettorato centrale  della

tutela della qualita’ e della repressione delle  frodi  dei  prodotti

agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali e’ incaricato  della  vigilanza  e  dell’irrogazione  delle

relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.  689.

All’accertamento delle  medesime  violazioni  l’Ispettorato  provvede

d’ufficio o su segnalazione di qualunque  soggetto  interessato.  Gli

introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente

comma sono versati all’entrata del bilancio dello  Stato  per  essere

riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo

stato  di  previsione  del  Ministero  per  le   politiche   agricole

alimentari e forestali per il  finanziamento  di  iniziative  per  il

superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2,  si  provvede  ai  sensi

dell’articolo 36.

                               Art. 34

Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione  di  dispositivi

                      di protezione e medicali

  1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori

individuati dal Capo del dipartimento  della  protezione  civile  fra

quelli di cui all’ordinanza del medesimo in data 3 febbraio  2020  n.

630, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili  per  la

gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza  di

cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,

ad  acquisire  dispositivi  di  protezione  individuali  (DPI)   come

individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12

febbraio 2020  e  altri  dispositivi  medicali,  nonche’  a  disporre

pagamenti anticipati dell’intera  fornitura,  in  deroga  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  2. In relazione all’emergenza di cui al presente decreto,  fino  al

termine dello stato di emergenza di cui alla delibera  del  Consiglio

dei ministri in data 31 gennaio 2020,  e’  consentito  l’utilizzo  di

dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga

a  quella  prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale

previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi  e’

valutata preventivamente dal  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui

all’articolo  2  dell’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della

protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

  3. In relazione  all’emergenza  di  cui  al  presente  decreto,  in

coerenza  con  le  linee  guida  dell’Organizzazione  Mondiale  della

Sanita’ e in  conformita’  alle  attuali  evidenze  scientifiche,  e’

consentito  fare   ricorso   alle   mascherine   chirurgiche,   quale

dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli  operatori   sanitari;   sono

utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione

da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

                               Art. 35

     Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

  1. A seguito dell’adozione delle misure statali di  contenimento  e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere

adottate e, ove adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali

contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in

contrasto con le misure statali.

                               Art. 36

                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24,  25,

27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma,

pari a 414,966 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,386  milioni  di

euro annui a decorrere dall’anno 2021, che aumentano, ai  fini  della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento

netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall’anno  2021,  si

provvede:

    a) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,

nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione

«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2020,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello

sviluppo economico per 10 milioni di euro e l’accantonamento relativo

al Ministero dell’economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

    b) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di   spesa   di   cui

all’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    c) quanto a  360  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  mediante

corrispondente  riduzione  del  fondo  per   esigenze   indifferibili

connesse ad interventi non aventi  effetti  sull’indebitamento  netto

delle PA di  cui  dall’articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5

febbraio 2020, n. 3;

    d) quanto a 5,056 milioni di euro per l’anno 2020 e 0,386 milioni

di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge

11 dicembre 2016, n. 232;

    e) quanto a 0,420 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall’anno

2020,  mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre

2008, n. 189;

    f) quanto a 2,798 milioni di euro per l’anno 2020 e 0,579 milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2021, in termini di fabbisogno  e

indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori

entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.

  2. All’attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con

esclusione degli articoli  13,  14,  15,  16,  30  e  degli  articoli

indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali  e

finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’

autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni

di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell’amministrazione

competente, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’  disporre

il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione

deve avvenire entro l’anno 2020.

                               Art. 37

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 2 marzo 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei

                                  ministri

                                  Gualtieri, Ministro dell’economia e

                                  delle finanze

                                  Catalfo,  Ministro  del  lavoro   e

                                  delle politiche sociali

                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo

                                  economico

                                  Franceschini, Ministro per i beni e

                                  le attivita’  culturali  e  per  il

                                  turismo

                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica

                                  amministrazione

                                  Speranza, Ministro della salute

                                  Guerini, Ministro della difesa

                                  Bellanova, Ministro delle politiche

                                  agricole alimentari e forestali

                                  Lamorgese, Ministro dell’interno

                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari

                                  esteri   e    della    cooperazione

                                  internazionale

                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari

                                  opportunita’ e la famiglia

                                  Azzolina, Ministro dell’istruzione

                                  Manfredi, Ministro dell’universita’

                                  e della ricerca

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  De    Micheli,    Ministro    delle

                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari

                                  regionali e le autonomie

                                  Amendola, Ministro per  gli  affari

                                  europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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