Il provvedimento presentato in Parlamento l’ultimo dell’anno deve essere convertito in legge entro il primo marzo.
Anche quest’anno il decreto porta in dote una ricca messe di novità per amministrazioni e imprese. Una dote destinata con tutta probabilità ad arricchirsi nel corso dell’esame parlamentare. Vediamo quali sono i punti principali, che vanno dalla mini-proroga del subappalto al 40 per cento fino alle nuove deroghe al codice per accelerare il processo di digitalizzazione delle PA.
Appalti senza gara per gli acquisti informatici delle Pa
Arriva la proroga (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine entro il quale le pubbliche
amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, tramite
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in deroga al Codice dei contratti
pubblici. Resta fermo il rispetto delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione. Tra gli
obiettivi anche quello di agevolare la diffusione del lo smartworking e dei servizi in rete su cui la Pa
finora ha dato prove di produttività quantomeno a singhiozzo.
Anticipazione del prezzo al 30%
Proroga di sei mesi per la norma che prevede la possibilità di innalzare dal 20% al 30% il valore
dell’anticipazione del prezzo a favore delle imprese appaltatrici. Il termine si sposta quindi dal 30 giugno
al 31 dicembre 2021 avendo come riferimento il momento di avvio delle procedure.
Subappalti al 40% fino al 30 giugno
Il governo prende ancora tempo sul subappalto. Nell’attesa di una soluzione organica al problema della
soglia sollevato dall’Europa (con una lettera di messa in mora e più sentenze della Corte di Giustizia Ue)
arriva una mini-proroga della deroga al codice degli appalti che alza dal 30% al 40% il tetto massimo dei
sub affidamenti calcolato sull’importo totale dell’appalto. Dunque, fino al 30 giugno il subappalto è
indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Inoltre fino al 31 dicembre 2021, è
sospeso anche l’obbligo di indicazione terna di subappaltatori (sia negli appalti che nelle concessioni),
nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80, sempre riferite al subappaltatore.
Progettazione e manutenzione
Anche per il 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione
possano avviare le procedure di affidamento in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole
attività di progettazione. Il Dl Milleproroghe, inoltre, prevede che anche per il 2021 i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria
che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere
affidati sulla base del progetto definitivo, prescindendo dall’avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo.
Fondo progettazione degli enti locali
Tre mesi in più per affidare la progettazione a favore degli enti locali beneficiari del finanziamento
previsto dalla Finanziaria 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205). La norma che istituisce il fondo,
finanziato con 30 milioni all’anno, prevede e che gli enti locali sono tenuti a procedere all’attivazione
delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di
ammissione al finanziamento. La modifica del Dl Milleproroghe stabilisce che l’attivazione delle
procedure per l’affidamento della progettazione finanziata possa avvenire entro il più ampio termine di
6 mesi.
La relazione tecnica chiarisce che il 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture ha provveduto a
comunicare agli enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito il provvedimento di ammissione a
finanziamento con conseguente obbligo per gli enti di procedere all’attivazione della progettazione
entro il 28 dicembre 2020. Termine troppo stretto, hanno fatto sapere gli enti locali, nel pieno
dell’emergenza sanitaria. Di qui il riconoscimento di tre mesi aggiuntivi.
Gestione associata delle funzioni comunali
Arriva un altro rinvio (al 31 dicembre 2021) del termine a partire dal quale diventa obbligatoria la
gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, prevista addirittura da un
decreto del 2010 (Dl 78/2010, articolo 14). Va peraltro segnalato che su tale previsione è nel frattempo
intervenuta la Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019 n. 33) , che ha rilevato che la disposizione
che impone ai comuni con meno di 5mila abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali
(articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010) presenta profili di illegittimità
costituzionale nella parte in cui non consente ai Comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono
realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di
riferimento.
Pagamento lavori sulle scuole (articolo 4, comma 4)
Prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine
per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.
Ricostruzione privata post-sisma
Fissato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione della domanda di contributo per la
ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. Viene inoltre stabilito che, in caso
di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia
nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l’Aquila, il termine per
la presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre 2022.