Circolari Ministero dell’Interno sul tachigrafo

Precisazioni su carte tachigrafiche e proroga tachigrafo intelligente nei trasporti internazionali

Il Ministero dell’Interno, in data 27 dicembre 2024 ha pubblicato le due Circolari in allegato, contenenti indicazioni circa:

  • Registrazioni dei tachigrafi fatte nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti
  • Proroghe connesse all’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nei trasporti interazionali

L’art. 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1054, prevede che il conducente di un veicolo munito di tachigrafo deve essere in grado di presentare su richiesta dell’organo di controllo le registrazioni delle attività svolte nel giorno in corso e quelle svolte nei 56 giorni precedenti.
L’incremento del numero di giornate per le quali dimostrare l’attività svolta da 28 a 56 giorni decorre dal 31/12/2024, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del citato Regolamento (UE) 2020/1054.
Tanto premesso, occorre fare alcune precisazioni in merito al predetto incremento e al conseguente obbligo con riferimento alle carte tachigrafiche di generazione 2 attualmente in uso:

  • Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte, di norma, consentono la registrazione di 56 giorni di attività.
    L’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
  • Carte tachigrafiche “gen2v2” rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: queste carte, dotate di una maggiore quantità di memoria consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

Pertanto, non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso, per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.
La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale.
Il predetto obbligo decorre dal 31/12/2024.

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