Accesso alla professione nell’autotrasporto. La Direzione Generale dell’Autotrasporto del Ministero il 13 maggio 2022 ha diffuso una circolare che precisa alcuni punti del Decreto numero 145 dello scorso 8 aprile 2022. La circolare riporta come le nuove norme aboliscano le precedenti regole di accesso istituite dalla normativa nazionale e, dunque, per aprire un’impresa di autotrasporto si debbano soddisfare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento (non ci sono più condizioni relative al numero, alla massa e alla categoria Euro degli autoveicoli).
Per dimostrare il requisito dello stabilimento, l’impresa deve indicare la sede e i luoghi dove conserva la sua documentazione. Deve anche dimostrare la disponibilità dei veicoli, che non devono essere necessariamente di proprietà, ma anche acquisiti tramite rateazione, leasing e noleggio. In quest’ultimo caso, il camion deve essere noleggiato con un contratto di almeno sei mesi e registrato all’Agenzia delle Entrate. Attualmente in Italia il noleggio di veicoli industriali con massa complessiva superiore a sei tonnellate è permesso solo tra imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, ma l’Unione Europea lo sta liberalizzando.
L’idoneità finanziaria deve essere soddisfatta con le somme previste in ambito comunitario: 9000 euro per il primo veicolo usato, 5000 euro per ogni automezzo successivo con massa superiore a 3,5 tonnellate e 900 euro per ogni automezzo con massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate. La circolare conferma che le nuove imprese possono dimostrare l’idoneità finanziaria anche con un’assicurazione di responsabilità professionale, oltre che con la certificazione del revisore dei conti o i bilanci annuali. Sull’idoneità professionale delle imprese di autotrasporto internazionale che usano veicoli con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 tonnellate – e che dal 21 maggio 2022 dovranno avere un’autorizzazione comunitaria – la circolare precisa che le aziende devono nominare un gestore dei trasporti che ha conseguito un attestato valido per il trasporto internazionale, al contrario, come alternativa all’esame completo l’impresa può chiedere la dispensa dall’esame oppure l’esame semplificato, se ne ha le condizioni. (In allegato la circolare del 13 maggio e gli allegati correlati).