Buono viaggio. Il Decreto Sostegni incrementa il Fondo per i bonus per la mobilità dei disabili. I buoni sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021. In particolare, il comma 4 dell’articolo 34 finanzia con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituito dall’articolo 200-bis del decreto Rilancio finalizzato alla concessione di un bonus per il taxi o le auto a noleggio.
Destinatari della misura le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. Il buono viaggio è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario. La platea dei beneficiari del c.d. “Buono viaggio”, introdotto dall’articolo 200-bis del Dl Rilancio era stata ampliata dal modificato art. 90 del Decreto Agosto convertito dalla legge n. 126 del 13.10.2020. A seguito delle modifiche introdotte, il buono è destinato alle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. L’importo del buono è pari: al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare 20,00 euro per ciascun viaggio e deve essere utilizzato per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (ora esteso fino al 31 dicembre 2021)
Esempio: in caso di spesa del viaggio di 40,00 euro, il rimborso sarà di 20,00 euro (pari al 50% della spesa sostenuta e comunque nel limite massimo di 20,00 euro)
I buoni viaggio non sono cedibili e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario. L’individuazione specifica dei beneficiari del buono per il trasporto tramite TAXI ed NCC (noleggio con conducente) spetterà ai comuni, che dovranno però garantire una corsia prioritaria alle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando chi non ha usufruito di altre misure di sostegno pubblico.
Decreto Sostegni: buono viaggio TAXI e NCCD
Un incremento del fondo mobilità dei disabili