In attesa della piena attuazione delle nuove misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’Assegno Unico Universale per i figli previsto dal 1° Gennaio 2022, il Governo con il DL 79/2021 interviene su due fronti introducendo una “misura ponte” (Assegno temporaneo per i figli minori) con validità dal 1° Luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
a) Possibilità per i nuclei familiari attualmente esclusi dal diritto agli Assegni per il Nucleo Familiare (es: autonomi, artigiani, etc.) di chiedere un Assegno temporaneo mensile all’INPS.
L’importo mensile dell’assegno varia in base all’ISEE (fino ad un massimo 50.000) da un minimo di 30,00 euro a un massimo di 217,80 per ciascun figlio minore, importo maggiorato del 30% dal terzo figlio, e un’ulteriore maggiorazione in presenza di disabilità.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS tramite il portale INPS (che sarà aggiornato entro il 30 giugno ), tramite call center INPS o il patronato e gli importi saranno erogati direttamente dall’INPS.
Per le domande presentate entro il 30 settembre l’assegno decorre dal 1° luglio 2021, dopo il 30 settembre l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
b) Per i lavoratori dipendenti che hanno diritto agli ANF, invece, l’importo degli stessi sarà maggiorato per il periodo 1° luglio al 31 dicembre di 37.5 euro per ciascun figlio (nuclei fino a due figli) e di 55,00 euro per ciascun figlio (nuclei con almeno tre figli).