Artigianato ristorazione

Artigianato, ristorazione, commercio

Cosa prevede il DPCM dell'11 giugno

Il nuovo DPCM (decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni contenute nel testo saranno efficaci dal 15 giugno al 14 luglio 2020.

Ecco in sintesi i principali punti:

  • l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative nel rispetto delle linee guida;
  • consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza;
  • consentite dal 12 giugno gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal CONI;
  • consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
  • consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto dal 25 giugno 2020 nel rispetto delle linee guida;
  • consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento;
  • consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle linee guida regionali;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nel rispetto delle linee guida;
  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli con le rispettive confessioni;
  • il servizio di apertura al pubblico dei musei è assicurato a condizione che garantiscano fruizione contingentata tale da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei prontosoccorso;
  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

Disposizioni per le attività commerciali, artigianato, ristorazione, etc:

  • le attività di centri benessere, di centri termali sono consentite nel rispetto delle linee guida;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e siano rispettate le linee guida;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali; consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la ristorazione con consegna a domicilio;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali;
  • le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni;
  • tutte le attività produttive industriali e commerciali sono tenute al rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020;
  • le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le Regioni, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Clicca qui per leggere il testo integrale del decreto

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