Autorità di Regolazione dei Trasporti, arriva la delibera “contributo 2021”, Unatras contraria. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha emesso la delibera con la quale richiede alle imprese il contributo per il funzionamento dell’Authority per l’anno 2021. Confermata l’aliquota dello 0,6 per mille del fatturato a carico delle imprese che hanno ricavi superiori a 3 milioni di euro annui. Secondo quanto stabilito dalla delibera, gli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge sono quelli che esercitano le seguenti attività:
– gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
– gestione degli impianti di servizio ferroviario;
– gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
– servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
– operazioni e servizi portuali;
– servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
– servizio taxi;
– servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
– servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;
– servizi di trasporto di passeggeri su strada.
– servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari, merci, aeroporti, interporti;
– servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
– servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.
La delibera specifica anche che le imprese di autotrasporto che abbiano nella disponibilità veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva oltre le 26 tonnellate o che abbiano trattori con peso rimorchiabile superiori a 26 tonnellate, oltre a rientrare tra i soggetti al pagamento per il 2021, non possono più beneficiare della sospensione dei pagamenti per il 2020.
Le delibere ART fanno seguito alla recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha stabilito che le imprese di autotrasporto che svolgono trasporto merci per conto terzi e gli operatori della logistica sono soggetti al pagamento del contributo di funzionamento in favore dell’ART a partire dal 2019, in ragione delle modifiche normative apportate dal Decreto legge Genova (articolo 16 del Decreto Legge n.109/2018). Per gli anni precedenti (dal 2015 al 2018) il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento del Tar del Piemonte, prevedendo che le imprese di autotrasporto, le imprese di logistica e le imprese di spedizione non siano soggette al pagamento del contributo. Si sottolinea che nella delibera Art -per quanto riguarda i servizi di trasporto- il contributo relativo all’annualità 2020 – per la quale le imprese di autotrasporto non beneficiano più della sospensione dei pagamenti – era richiesto per quelli connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, mentre per l’annualità 2021 sono inclusi anche quelli connessi con le autostrade. L’unione degli autotrasportatori Unatras (di cui Cna Fita fa parte) non si arrende all’obbligo di pagare il contributo annuale all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, imposto a partire dal 2020 dal Decreto Genova e confermato da una sentenza del Consiglio di Stato. L’unione chiede al ministro dei Trasporti di “avviare un’interlocuzione immediata con l’Autorità dei Trasporti che possa escludere qualsiasi ipotesi gravosa sugli autotrasportatori ed evitare episodi di agitazione della categoria”. Nel comunicato, Unatras esprime “totale insoddisfazione per i contenuti illogici di una sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce un principio contro l’autotrasporto, includendo quest’ultimo tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in base al fatto che usufruisce dei servizi di un soggetto regolato quali sono i concessionari autostradali”.
Autorità di Regolazione dei Trasporti, arriva la delibera “contributo 2021”, Unatras contraria
«Finora non si era riusciti ad eliminare questo 'balzello'»