IVA del 10% su piatti

Aliquota IVA del 10% su piatti preparati per il consumo immediato, per l’asporto e per la consegna a domicilio

La misura viene introdotta, con efficacia retroattiva, in Legge di Bilancio

Buone notizie finalmente per i nostri martoriati ristoratori alle prese con le aliquote IVA da applicare all’asporto e alla consegna a domicilio. Con le misure di contenimento le attività della ristorazione, che fino all’emergenza sanitaria hanno espletato quel servizio chiamato somministrazione, in determinati periodi hanno dovuto limitare la propria operatività alla sola consegna a domicilio e all’asporto che, costituendo cessione di beni alimentari, obbligava i ristoratori ad applicare aliquote diverse per ogni bene ceduto.

Il problema era stato posto in Parlamento, dove il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva dato assicurazione a CNA Agroalimentare che, essendo possibile considerare l’asporto e la consegna a domicilio come delle modalità integrative di svolgimento dell’attività di ristorazione, sarebbe stato possibile utilizzare la stessa aliquota prevista per la somministrazione.

Ma l’Agenzia delle Entrate aveva escluso la possibilità che l’asporto e la consegna a domicilio potessero essere assimilati alla somministrazione. Il Parlamento ha deciso di intervenire in sede di Legge di Bilancio 2021, allineando le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelli della somministrazione.

IVA del 10% su piatti preparati per l’asporto e la consegna a domicilio

La Manovra (art. 1, comma 40) assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 

Il perimetro della norma è rappresentato:

  • dai soli piatti pronti;
  • da quelli preparati al momento per essere immediatamente consumati;
  • per essere consegnati a domicilio;
  • per essere acquistati e portati via (asporto).

Sono escluse le bevande. Ad esse dovranno essere applicate le aliquote ordinarie, e lo stesso vale per tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche indicate. Questo perché la norma non assimila l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione. La norma assoggetta ad un’aliquota del 10% i piatti pronti e preparati al momento per il loro consumo immediato, per l’asporto e per la consegna a domicilio, stabilendo quindi un perimetro sul cosa, sul quando e sul come.

La fattispecie, di conseguenza, è autonoma: non può essere ricondotta né alla cessione di beni alimentari propriamente detta, né alla somministrazione di alimenti e bevande. L’intervento normativo ha la forma di norma di interpretazione autentica, la quale non costituisce una modifica normativa ma una interpretazione con forza di legge di norme già esistenti, e pertanto ha valore retroattivo.

Questo sana il comportamento di quei ristoratori che hanno, anche in passato, assoggettato all’aliquota IVA del 10% le pietanze oggetto della norma.

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