Inail vaccinarsi scelta

Campagna vaccinale, i chiarimenti di Inail

Le differenze tra chi sceglie di vaccinarsi e chi no

Campagna vaccinale, chiarimenti Inail. Vaccinarsi è una scelta. Però tra chi si vaccina e chi non lo fa possono esserci delle differenze.

L’Inail lo ha detto rispondendo a uno specifico quesito sulle conseguenze in capo ai lavoratori, autisti compresi, che si rifiutano di aderire al piano vaccinale nazionale e in un secondo momento contraggono il virus.

Quale tutela spetta all’autista risultato positivo? L’INAIL chiarisce che sarà riconosciuto l’infortunio come evento indennizzabile ma, aggiunge, che sarà preclusa all’autista la possibilità di poter richiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro. In realtà l’istituto distingue tra lavoratori e datori di lavoro. Perché se a non rispettare la prescrizione di sicurezza previste sui luoghi di lavoro sia il datore di lavoro allora i dipendenti, oltre all’infortunio, potranno avanzare anche pretese risarcitorie nei confronti del datore di lavoro. In pratica gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di sicurezza in virtù del principio di automaticità delle prestazioni. Nella situazione opposta in cui a rifiutarsi al vaccino sia il lavoratore la questione cambia, perché – sostiene l’Inail – «il comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’Inail a esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro, ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio».

Conclusione: il mancato rifiuto del lavoratore a sottoporsi al vaccino non può precludere la possibilità di ottenere l’indennizzo conseguente alla contrazione del virus, perché per legge il comportamento dell’autista può costituire solo una delle variabili che hanno determinato la contrazione del virus e il comportamento colposo del lavoratore, compresa la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione della tutela assicurativa dell’Inail. Però può ridurre o escludere la responsabilità del datore di lavoro e quindi fa venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti e al tempo stesso il diritto dell’Inail a esercitare il regresso nei confronti del datore di lavoro, senza comunque escludere la tutela assicurativa fornita in caso di infortunio.

PDFSTAMPA

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Connettiti con noi!
Raccogliamo i dettagli necessari per rimanere in contatto.

Ho letto e accetto la Privacy Policy

Newsletter