CQC ore

CQC, sarà possibile recuperare le ore di lezione perse causa Covid-19

il Ministero dei Trasporti ha fatto chiarezza e premia i comportamenti virtuosi

Oltre alla possibilità di utilizzare aule esterne più grandi per garantire le misure di sicurezza, il Ministero dei Trasporti ha fatto chiarezza sulle assenze per “Causa COVID-19” ai corsi per il rilascio o il rinnovo della CQC. In sostanza tutti coloro che effettueranno assenze per motivazioni legate alla crisi pandemica (quarantena, isolamento fiduciario, ricovero ecc), potranno recuperare le ore di lezione perse entro i sei mesi successivi al primo giorno di assenza. Così le lezioni frequentate per moduli interamente conclusi non andranno perse.

La pubblica amministrazione con la sua circolare prot. 28630 del 14 ottobre 2020 viene incontro sia agli autisti che alle strutture di formazione.

La scelta da parte del Mit di “ammorbidire” le disposizioni in merito al numero di assenze massime effettuabili, se da una parte è da imputare alla volontà di non penalizzare gli allievi già duramente colpiti, o nella salute o nella socialità, dal Covid-19, dall’altra vuole evitare di disincentivare gli importantissimi comportanti di prevenzione e prudenza indicati dal ministero della salute per un corretto contenimento dei contagi e che i candidati, spaventati da possibili ripercussioni, potrebbero non seguire.

In questo modo il Mit premia i comportamenti virtuosi di chi comunica la positività, pur in assenza di sintomi, e il lavoro di tutti gli altri, che continua a essere svolto pur con tutte le limitazioni sociali e pratiche che i protocolli di sicurezza impongono.

Il Mit ha inoltre ribadito che “quando l’allievo potrà riprendere la frequenza delle lezioni, sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per lo stesso, con gli strumenti consentiti dalle disposizioni di settore vigenti, la frequenza delle lezioni relative ai moduli mancanti per il completamento del percorso formativo”.

Il monte ore già frequentato per il corso sulla CQC, va detto, non può essere azzerato.

Il soggetto erogatore del corso dovrà inoltre comunicare all’UMC ed alla DGT territorialmente competenti la ripresa delle lezioni per l’allievo che si era dovuto assentare “Causa COVID-19”. Il tutto entro e non oltre il giorno lavorativo immediatamente precedente all’inserimento del predetto allievo nel nuovo corso.

Per comprovare un’assenza come “Causa COVID-19” l’allievo ha l’obbligo di inviare il modulo allegato alla circolare del Mit al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza.

“Per l’invio – ribadisce il Mit – è utile qualsiasi modalità che consenta di comprovare l’avvenuta recezione: è onere dell’allievo assicurarsi che il modulo sia stato ricevuto nel predetto termine, non essendo consentite contestazioni sul punto”.

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