Sicurezza e isolamento degli operatori di guida

Decreto Ministeriale n.326 del 12/12/2025

Si segnala la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale n.326 del 12/12/2025 che modifica e aggiorna il D.M 108 del 17.04.2024 in materia di Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell’utenza e dei soggetti estranei.

In particolare, i commi da 1 a 8 dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 108 sono sostituiti come segue:

1. L’installazione della paratia sui veicoli autobus è effettuata da un’officina senza alterare in alcun modo le preesistenti dotazioni di bordo del veicolo e senza impedire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza originari di cui è dotato l’autobus, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal regolamento ONU (UNECE) n. 107 e dal Decreto stesso.

2. L’officina, che effettua l’installazione della paratia, redige un’apposita dichiarazione di installazione a regola d’arte, secondo il fac-simile riportato nell’Allegato 1 relativamente all’aggiornamento dell’Allegato B al Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021. Per i veicoli nuovi già prodotti con la paratia conforme al Decreto, il costruttore presenta apposita dichiarazione di rispondenza.

3. L’installazione della paratia avviene senza visita e prova da parte dell’UMC competente; l’installazione comporta l’aggiornamento della carta di circolazione o documento unico di circolazione e di proprietà nella quale deve essere riportata la seguente annotazione: “VEICOLO ALLESTITO CON DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M. 17 APRILE 2024”. Nel caso in cui l’officina reputi, in ragione delle caratteristiche costruttive dell’autobus, che non sia possibile installare alcuna paratia, l’officina stessa deve effettuare una dichiarazione in cui siano esplicitati i relativi motivi tecnici. La conseguente annotazione da riportare sulla carta di circolazione o documento unico deve essere la seguente: “VEICOLO IMPOSSIBILITATO ALL’INSTALLAZIONE DEL DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL. D.M. 17 APRILE 2024.”

Il Decreto inoltre stabilisce l’orizzonte temporale per l’adeguamento dei mezzi destinati al trasporto pubblico di linea di categoria M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II in base alla data di immatricolazione, ovvero:

A. dal 31 ottobre 2026, per i veicoli immatricolati dal 01.01.2024;

B. dal 1° dicembre 2027 per i veicoli immatricolati dal 01.01.2023;

C. dal 1° dicembre 2028 per i veicoli immatricolati dal 01.01.2022;

D. dal 1° dicembre 2029 per i veicoli immatricolati dal 01.01.2021;

E. dal 1° dicembre 2030 per i veicoli immatricolati dal 01.01.2020;

F. dal 1° dicembre 2031 per tutti i veicoli in circolazione.”

I commi 9, 10 e 11 dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108 sono rinumerati come commi 4, 5 e 6.

Si ricorda inoltre, che sempre in base al Decreto Ministeriale n.108, all’art.6 rimane confermata la data del 1° gennaio 2026 come obbligo per i veicoli di cui all’art 1, comma 1, di avere a disposizione dell’autista un dispositivo autonomo, indipendente dal veicolo, anche mobile, che consenta la geolocalizzazione e la chiamata di emergenza alle forze dell’ordine, al fine di consentirne l’immediato intervento, qualora il veicolo non sia già dotato di analogo sistema fisso.

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