Si riporta qui di seguito il testo della Circolare del Ministero dell’Interno datata 15 aprile 2025 contenente il parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione.
“Si fa riferimento alla nota del 27 marzo scorso di codesto Ufficio, relativa alla richiesta di chiarimenti sull’utilizzo di un tachigrafo di vecchia generazione nella tratta nazionale di un trasporto di merci internazionale in ambito comunitario e si rassegna il seguente contributo.
La normativa comunitaria ha previsto I’obbligo di installazione, (1) a far data dal 21 agosto 2023, della nuova versione del tachigrafo intelligente (2) sui veicoli di nuova immatricolazione con massa superiore a 3,5 tonnellate impegnati in trasporti di merci o persone.
Alcuni ritardi nella fornitura dei nuovi dispositivi hanno causato l’immatricolazione sul territorio dell’Unione europea di veicoli sprovvisti del predetto tachigrafo di seconda generazione che, attraverso una serie di deroghe, è slittata al 31 dicembre 2024.
Inoltre, in data 18 dicembre 2024 gli Stati membri hanno raggiunto un accordo per l’adozione di un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi sulla disposizione relativa all’obbligo di retrofit dei veicoli sprovvisti di tachigrafo intelligente di seconda generazione, (3) derogandone ulteriormente l’adozione fino al 28 febbraio 2025.
Pertanto, a partire da tale data, i vettori che effettuano autotrasporto internazionale di merci e passeggeri potranno utilizzare esclusivamente veicoli muniti di tachigrafi digitali di tipo intelligente.
Premesso quanto sopra, si ritiene che la tratta nazionale di un trasporto internazionale di merci, possa essere effettuata anche da un vettore munito di un tachigrafo di vecchia generazione. Ciò in quanto non si può escludere che il trasporto venga continuato oltre confine da parte di un altro trattore stradale munito del tachigrafo intelligente di 2° generazione (G2V2) eventualmente nella disponibilità di un diverso vettore (4), munito dei requisiti (5) previsti per I’esecuzione del trasporto internazionale.
Anche in tal caso, attraverso l’analisi dei documenti in possesso del conducente e della lettera di vettura (CMR) gli addetti ai controlli possono ricostruire la relazione di traffico esistente nella filiera del trasporto e verificare eventuali irregolarità”.